di Daniele Bovi
L’istituzione di una nuova sede farmaceutica non spetta al consiglio comunale, bensì alla giunta. È essenzialmente questo il motivo per cui il Tar dell’Umbria, con una sentenza depositata nelle scorse ore, ha annullato la deliberazione del consiglio comunale di Corciano con la quale, a fine 2024, veniva istituita una nuova sede farmaceutica nella frazione di Ellera.
La vicenda Tutto nasce dal ricorso presentato dalla Farmacia della Galleria, titolare di una sede (la 3) a Ellera. Al centro della controversia la delibera con cui il consiglio aveva approvato la revisione della pianta organica delle farmacie e la creazione della nuova sede (la numero 7) nella zona commerciale di Ellera. L’atto comportava anche una riduzione del territorio di competenza della farmacia ricorrente. Nel procedimento si sono costituiti il Comune, chiamato a difendere la propria delibera, e la Farmacia Santa Sabina, intervenuta a sostegno della scelta dell’amministrazione. Non si sono invece costituiti altri soggetti coinvolti, tra cui l’Usl Umbria 1 e alcune farmacie del territorio.
Illegittimità Nel ricorso sono stati sollevati più profili di illegittimità. Oltre alla questione della competenza dell’organo comunale, la Farmacia della Galleria ha contestato anche altri aspetti: il possibile conflitto di interessi nella scelta dell’ubicazione, ritenuta potenzialmente favorevole alla farmacia comunale; la presunta scarsa coerenza della nuova sede rispetto alla distribuzione della popolazione residente; e l’ipotesi che l’intervento configurasse una scelta non giustificata dai criteri previsti dalla normativa di settore.
Le posizioni Il Comune, dal canto suo, ha difeso la legittimità dell’operato sostenendo che la decisione rientrasse nelle funzioni del consiglio in quanto atto di programmazione del servizio pubblico. L’amministrazione ha inoltre richiamato il rispetto dei parametri demografici previsti dalla normativa e la necessità di garantire una distribuzione più equilibrata delle farmacie sul territorio. La magistratura amministrativa ha però accolto il ricorso concentrandosi su un punto preliminare: la competenza dell’organo che ha adottato l’atto. Secondo i giudici, la scelta sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche rientra nelle funzioni gestionali e organizzative dell’ente locale e deve essere adottata dalla giunta comunale, non dal consiglio.
Vizio di incompetenza Decisioni che riguardano l’organizzazione concreta dei servizi sul territorio e che, secondo il sistema degli enti locali, spettano all’organo esecutivo. Il Tribunale ha quindi rilevato un vizio di incompetenza nell’atto impugnato. Poiché la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale e non risulta successivamente convalidata dalla Giunta, è stata dichiarata illegittima e quindi annullata. Una volta accolto questo motivo, i giudici hanno ritenuto non necessario esaminare gli altri profili sollevati nel ricorso.
