Antenna per la telefonia

di Chia. Fa.

Radio Onda libera, Radio Amica, Telit srl e Comune di Bettona. Sono loro gli attori del nuovo atto della «guerra per le maxi antenne». Stavolta il ripetitore da 43 metri avrebbe dovuto essere realizzato in una zona boschiva di Bettona ad una condizione però: che le antenne abusive delle due emittenti radio potessero appoggiarsi al nuovo impianto, e quindi essere smantellate. A dover decidere sui tre ricorsi, poi unificati, è stato ancora una volta il Tar, che non più di due mesi fa respinse il ricorso, sempre della Telit, per la realizzazione di un ripetitore sulle pendici del Monte Subasio a cui il Comune di Spello aveva negato, a ragione, l’autorizzazione.

Comune: «Sì al ripetitore, ma ad un patto» Ma i due casi sono piuttosto diversi. Sì, perché nel caso del gigante da 43 metri di Bettona, il Comune l’autorizzazione alla Telit srl l’aveva concessa, nonostante si trattasse di una zona boschiva. Ma ad un patto: la società avrebbe dovuto trovare un accordo con Radio Onda Libera e Radio Amica, entrambe proprietarie di due ripetitori realizzati abusivamente anni addietro. Le due emittenti avrebbero dovuto quindi appoggiarsi al ripetitore Telit. Mentre il Comune si sarebbe liberato di due manufatti realizzati abusivamente prossimi al nuovo impianto.

Niente accordo con le Radio Peccato però che l’accordo tra le parti non sia stato raggiunto, che l’antenna da 43 metri non sia stata, di conseguenza, autorizzata e che Radio Onda libera, Radio Amica, Telit srl e Comune di Bettona siano finite in un insolito «tutti contro tutti» davanti al collegio giudicante del Tar (presidente Cesare Lamberti, consigliere estensore Carlo Luigi Cardoni e consigliere Pierfrancesco Ungari). Tre ricorsi, tutti presentati durante il 2010, che alla metà di gennaio il Tar ha prima riunito e poi respinto uno ad uno, dando sempre ragione al Comune di Bettona.

La condizione è illegittima Nel ricorso la Telit contestava il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e il parere della competente commissione comunale che aveva sancito la compatibilità del progetto di costruzione con la tutela del vincolo ambientale a condizione che la nuova antenna sostituisse anche le altre due. «Il vincolo paesaggistico – hanno spiegato i giudici – discende dalla natura boschiva dell’area ed è evidente che se si può tollerare (a detta dell’amministrazione) un traliccio di oltre 43 metri, altrettanto non può dirsi ove questo si affianchi ad ulteriori antenne facendo sì che al bosco si aggiunga un agglomerato di tralicci»

Le antenne abusive Radio Amica e Radio Onda Libera sosteneva, ognuna attraverso i propri legali, «l’istanza di regolarizzazione dell’antenna abusiva si sarebbe consolidata sulla base del silenzio assenso». Principio che però, come ha precisato le Corte, non si applica nei casi in cui interessata sia un’area vincolata. Ragione per la quale non può «considerarsi maturato neanche l’affidamento per la lunga permanenza dell’antenna abusiva», sempre avanzato dalle emittenti nel tentativo di regolarizzare gli impianti.