di Ivano Porfiri
«Non c’è alcun dubbio sul fatto che la polizia municipale di Sansepolcro, nel momento in cui effettua rilevazioni strumentali della velocità lungo la E45, lo fa senza alcun titolo e in violazione della legge correndo il rischio di essere denunciata». Non sono una novità, per il presidente dell’AutoMoto Club Romagna, Luca Ricci, le proteste montate nei in questi giorni dopo il tamponamento, causato da un’auto che ha frenato alla vista della pattuglia sulla piazzola. «Ci arrivano segnalazioni da due anni – dice – e stiamo effettuando monitoraggi per sporgere denuncia, proprio come abbiamo fatto con le municipali di altri comuni del tratto romagnolo, oggi sotto processo».
Postazioni irregolari «Innanzi tutto – spiega Ricci – se anche fossero legittimi, quelle postazioni non rispettano il comma 6 bis dell’articolo 142 del Codice della strada, che impone che siano ben visibili e correttamente segnalate per fare sì che, alla velocità di 90 km/h, l’automobilista possa fermarsi a una distanza di sicurezza. Altrimenti accadono incidenti come quello che, pur non volendo, hanno causato loro. Da nostri monitoraggi si vede bene, infatti, che si appostano all’inizio della piazzola, dove né l’auto di servizio, né l’agente, né lo strumento sono chiaramente visibili al conducente del veicolo nel senso di marcia sottoposto a controllo se non a pochi metri. Auto che, tra l’altro, dovrebbe essere munita di cartello luminoso e non di cartello mobile o fisso. Inoltre il codice della strada prevede che essendo strada a due corsie per senso di marcia i cartelli del limite di velocità siano posizionati anche a sinistra in modo da essere visibile per chi fa un sorpasso».
Sentenza della Cassazione Ma il punto non è questo, secondo Ricci. «Il fatto principale – sostiene – è che gli agenti della municipale non hanno titolo per effettuare prevenzione e accertamento delle sanzioni sulle strade extraurbane principali, come è classificata la E45 dopo la riforma del CdS. Il giudice di pace di Camerino, che voi avete citato, ma anche altri, negli anni hanno annullato questo tipo di sanzioni basandosi su una sentenza della Cassazione del 2009 che equipara queste strade alle autostrade, assegnando quindi la competenza per le suddette attività alle sole forze di polizia».
I prefetti non possono autorizzare Secondo il presidente dell’AutoMoto Club non regge neppure quanto sostiene il Comune di Sansepolcro, sull’autorizzazione ad hoc ottenuta dalla prefettura. «I prefetti non possono dare autorizzazioni che violino la legge – spiega – e lo dico in ragione di quanto già successo dopo le nostre denunce nel tratto romagnolo, dove nessun comune con la propria polizia municipale effettua più questo tipo di rilievi. Ciò che accade a Sansepolcro è, infatti, la fotocopia di quanto emerso in occasione dell’indagine della procura, nata dalla nostra denuncia, per i comuni di Roncofreddo e Verghereto, che arriveranno presto a sentenza per i 14 imputati, tra cui sindaci e comandanti delle municipali». Dopo quel caso eclatante, Ricci sostiene che «solo il comune di Sarsina ha tentato di resistere a fare multe ma è stata proprio la ulteriore denuncia di un cittadino umbro a farli desistere definitivamente».
Rischiano la denuncia Dunque, per Ricci, non solo le multe fatte non sarebbero valide e annullabili in caso di ricorso («poi è ovvio – dice – che dipende dal giudice di pace e dalla sua capacità di applicare la legge»), ma gli agenti rischierebbero anche la denuncia. «La normativa stabilisce che la polizia municipale ha competenza su tutto il territorio comunale, ma come polizia giudiziaria non per fare servizi amministrativi come di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali, se lo fa è perseguibile e stiano attenti: finora sono stati fortunati ma noi monitoriamo quel tratto giornalmente e se li filmeremo li denunceremo, come già fatto in passato per altri comuni che oggi sono in guai seri».

leggere la direttiva Ministero Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009
per quanto riguarda le postazioni di rilevamento della velocita’.
leggere la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 gennaio – 19 marzo 2014, n. 6432, per quanto riguarda la competenza della polizia municipale ad effettuare tali controlli.
Delle affermazioni del sig. Ricci, pare corretta solamente quella riguardante l’autorizzazione del Prefetto, anche se è bene far notare che per le strada di tipo A e B non è necessaria, inoltre il Comune di Sansepolcro non afferma di aver l’autorizzazione del Prefetto , ma di aver comunicato preventivamente la programmazione mensile di tali controlli al fine di coordinare tali servizi con le altre forze di polizia.
Affermare poi che la Polizia Municipale che è la Polizia amministrativa locale (dicitura presente nella Costituzione art. 117) non puo’ “fare servizi amministrativi come di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali” è alquanto ridicolo, dato che è proprio il C.D.S art 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) comma 1 lettera e che individua la Polizia Municipale come una delle forze preposte a tele controllo.
Per quanto riguarda l’equiparazione delle stade di tipo B “Superstrade” a quelle di tipo A (Autostrade) è direttamente il C.D.S. che ne parla, ed è vera l’affermazione del sig. Ricci ma forse non ha letto bene l’articolo art. 372 comma 5 del regolamento al C.D.S., in cui è scritto che il servizio di prevenzione ed accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l’uso delle autostrade è di regola espletato dal personale della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.
Faccio notare la dicitura DI REGOLA e non IN VIA ESCLUSIVA.
Equiparare poi questo caso a quello avvenuto nel Comune di Roncofreddo, non è proprio corretto, in quanto i controlli vengono effettuati direttamente dalla Polizia Municipale, l’apparecchio è di proprieta’ e a differenza dell’altro caso nessuno prende compensi in base alle sanzioni effettuate.
Per quanto riguarda la denuncia il sig. Ricci dovrebbe stare attento a non incappare nel reato di diffamazione a mezzo stampa.
per il Sig. Markanto, prima di contestare è invitato a leggere meglio il codice della strada in particolare gli articoli 2, 11 e 12 del cds , l’art. 175 , 176 e 372 del regolamento di attuazione del CdS e le sentenze Cass. Civ. n. 23813 del 2009; Cass. Civ., sent. n. 5771 del 2008).
Si renderà conto che quanto da me espresso è fondato tanto e vero che sono in corso 2 processi presso il tribunale di Forli ( il 17 settembre possibile sentenza per autovelox E45 del comune di Roncofreddo, per Verghereto prossima udienza 1 ottobre).
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti, nel caso occorra consultare il forum del sito http://www.automotoclubromagna.it
cordialmente
Luca Ricci
Presidente AutoMoto Club Romagna.
Ps per le possibili conseguenze a mio carico ( diffamazione!) anche a Roncofreddo ci ha provato ma gli è andata male, anzi molto male, una archiviazione, una assoluzione per non aver commesso il fatto e un proscioglimento, se vogliono aggravare la propria posizione facciano pure.
Avevo ragione, Saluti.
http://acromagna.forumattivo.it/t377-no-definitivo-del-ministero-alle-polizie-locali-in-strade-a-e-b#498