di Maria Giulia Pensosi

Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso della Regione contro il Comune di Terni, annullando la determinazione dirigenziale di Palazzo Spada del 23 luglio 2025 che sostanzialmente autorizzava la clinica privata nel progetto di riqualificazione dello stadio Liberati, meglio noto come progetto stadio-clinica. Dopo la decisione, la nota della presidente della Regione Stefania Proietti e l’annuncio del sindaco Stefano Bandecchi: «Presumibilmente il Comune ricorrerà al Consiglio di Stato».

Ko Palazzo Spada al Tar Dopo due udienze al Tar dell’Umbria, la prima il 18 novembre 2025 e la seconda il 27 gennaio scorso, quando i giudici hanno trattenuto la decisione per esaminare tutte le documentazioni ricevute entrando nel merito, con una sentenza depositata martedì è arrivata la decisione che annulla l’atto del Comune di Terni dello scorso luglio che decretava, in pratica, il superamento delle condizioni/prescrizioni relative alla conferenza di servizi regionale del novembre 2022 e dava titolo abilitativo per la realizzazione della struttura sanitaria prevista dal progetto stadio-clinica.

Il caso Ricapitolando, la vicenda nasce dal piano presentato dall’allora Ternana Unicusano calcio per riqualificare lo stadio, sostenuto economicamente anche dalla costruzione di una struttura sanitaria privata. Già nel 2022, però, la Regione aveva escluso la clinica, pur approvando il resto dell’intervento. Secondo i giudici, quel passaggio era chiaro e non lasciava spazio a interpretazioni: non si trattava di un via libera condizionato, ma di un diniego vero e proprio. Il Comune ha invece ritenuto che la successiva programmazione sanitaria regionale, aggiornata nel 2023 con nuovi posti letto per il privato, potesse superare lo stop iniziale. Da qui la decisione del 2025 di autorizzare sostanzialmente la clinica.

Le parole della sentenza del Tar «La questione centrale dell’odierna controversia attiene all’interpretazione della determinazione regionale conclusiva della conferenza di servizi. Secondo la Regione, il predetto provvedimento avrebbe negato in radice la realizzazione della clinica privata prevista nel progetto della società proponente, mentre secondo le parti resistenti la realizzazione della struttura sanitaria sarebbe stata subordinata alla condizione della compatibilità con la programmazione sanitaria regionale e il Comune di Terni avrebbe potuto autonomamente accertare il futuro avveramento di tale condizione. Ritiene il Collegio che dalla piana lettura della determinazione n. 11253 del 2022 si evinca che la realizzazione della clinica privata sia stata espressamente esclusa», si legge nella sentenza del Tar che poi continua: «Il progetto è stato approvato a condizione che fosse modificato espungendo la realizzazione della clinica, ferma restando, in ragione di detta modifica, la necessità di verificare l’adeguatezza del Pef. Non trova, invece, riscontro nel tenore testuale della determinazione la tesi, sostenuta dal Comune di Terni e dalle società resistenti, secondo la quale la realizzazione della clinica sarebbe stata assentita, ma sotto la condizione sospensiva che fosse successivamente verificata da parte del Comune la rispondenza della struttura alla sopravvenuta programmazione sanitaria regionale».

Le conclusioni del Tribunale Due quindi le conclusioni del Tar. Da un lato, l’errore nell’interpretare l’atto regionale del 2022: «L’impugnata determinazione del Comune di Terni n. 2088 del 2025 è viziata anzitutto da un manifesto errore nei presupposti, essendo stata adottata sulla base dell’assunto, privo di riscontro in fatto, che la conferenza di servizi decisoria si fosse conclusa con l’assenso alla realizzazione della clinica privata, seppur subordinatamente al verificarsi della condizione della sopravvenuta compatibilità della struttura con la programmazione sanitaria in itinere», spiegano i magistrati amministrativi. Dall’altro, l’invasione di competenze: la verifica della compatibilità di nuove strutture sanitarie spetta esclusivamente alla Regione e non può essere svolta in autonomia dal Comune. «La medesima determinazione è viziata anche per l’ulteriore ragione – prospettata dalla ricorrente nei primi due motivi di gravame e sviluppata soprattutto nel secondo – che in nessun caso il Comune avrebbe potuto verificare autonomamente la compatibilità della struttura sanitaria proposta da Ternana Calcio con la sopravvenuta modifica della programmazione sanitaria concernente i posti letto disponibili nella Provincia di Terni», scrive il Tar che poi aggiunge: «Il Comune non avrebbe potuto consentire la realizzazione della struttura sanitaria proposta da Ternana Calcio provvedendo esso stesso alla valutazione di compatibilità riservata alla Regione». Il tribunale ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali presentati da Ternana Calcio srl e da Ternana Women srl.

Proietti «La presidente Stefania Proietti e la giunta prendono atto della decisione del Tar che accoglie il ricorso presentato dalla Regione contro il Comune di Terni per l’annullamento della determina n. 2088 del 23 luglio 2025 con cui si autorizzava l’istruttoria relativa al progetto stadio-clinica.  Nella stessa decisione i giudici amministrativi del Tar hanno dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali di Ternana Calcio e Ternana Women. Al termine di questo iter processuale, la presidente e la giunta ribadiscono di aver sempre agito per garantire la piena legittimità dell’azione amministrativa. È piena volontà della giunta, superare questa fase, rilanciando l’azione di governo volta a dare risposte sul fronte sanitario e dell’impiantistica sportiva della città di Terni».

Bandecchi «In merito alla vicenda clinica stadio prendo atto della decisione resa pubblica dal Tar nella giornata di oggi – dichiara il sindaco Stefano Bandecchi – i nostri avvocati leggeranno attentamente la sentenza e presumibilmente, da una prima valutazione, il Comune ricorrerà al Consiglio di Stato».

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