di Daniele Bovi
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Umbria ha condannato un medico – all’epoca dei fatti in forze all’ospedale di Città di Castello – a un risarcimento di 195mila euro in favore della Usl Umbria 1. La sentenza ha riconosciuto la responsabilità per colpa grave del medico radiologo, ritenuto responsabile dell’omessa segnalazione di una neoformazione visibile in una risonanza magnetica del 2008, con conseguente ritardo diagnostico di un adenocarcinoma distale al retto.
La vicenda I fatti risalgono a quasi 20 anni fa, quando una paziente si sottopose a una risonanza magnetica all’addome inferiore all’ospedale tifernate. Il referto non segnalò la presenza di una massa, ritenuta invece già «ben visibile» in un successivo esame 2012. La diagnosi tardiva comportò un trattamento più invasivo e un peggioramento delle condizioni della paziente. La Usl dopo una serie di accertamenti tecnici risarcì la donna con 260 mila euro.
Le contestazioni La Procura contabile regionale ha quindi citato in giudizio il medico radiologo per danno erariale indiretto, contestandogli «evidente negligenza, macroscopica imprudenza e notevole imperizia». La difesa del medico ha eccepito la prescrizione dell’azione, l’inopponibilità della transazione e delle consulenze tecniche, nonché l’assenza di colpa grave e del nesso di causalità. Inoltre, ha chiesto l’esercizio del potere riduttivo del danno e l’ammissione di una consulenza tecnica medico-legale.
La sentenza La Corte ha però respinto l’eccezione di prescrizione, calcolando la sospensione dei termini dovuta all’emergenza Covid, e ha ritenuto opponibili sia la transazione che le consulenze tecniche. Ha inoltre affermato che il medico, in quanto titolare di una «posizione di garanzia», aveva l’obbligo di valutare tutte le risultanze dell’esame e segnalare eventuali patologie rilevabili, indipendentemente dal quesito diagnostico. Secondo la sentenza la mancata segnalazione della lesione ha rappresentato un errore non scusabile, configurando colpa grave come «sprezzante trascuratezza dei propri doveri».
Cifra ridotta La magistratura contabile ha riconosciuto il nesso di causalità secondo il principio del «più probabile che non», stabilendo che una segnalazione tempestiva avrebbe probabilmente permesso un trattamento meno invasivo. La Corte ha però esercitato il potere riduttivo dell’addebito, considerando la natura ginecologica del quesito diagnostico e la franchigia della polizza assicurativa aziendale.
