Il giudice sportivo dei dilettanti ha squalificato Alex Gibbs fino al 15 novembre per la testata rifilata al capitano del Perugia Gianluca Comotto durante il triangolare tra Grifo, Castel del Piano e Pontevecchio del 10 agosto. Il giudice Marco Brusco ha peraltro disposto la trasmissione degli atti al collega di Lega Pro per quanto di competenza sulla condotta di Comotto.
La ricostruzione del giudice Attraverso il referto arbitrale e assistito dal rappresentante Aia Oreste Giulioni, il giudice ricostruisce la vicenda nel comunicato: al 3′ del primo tempo, «il calciatore n.5 del Perugia, sig. Comotto Gianluca,”spingeva con le mani sul viso un giocatore avversario a gioco fermo”; detto calciatore, segnatamente il sig. Gibbs Alex Mansfield (n.9 del Castel del Piano), in reazione a tale gesto, “colpiva volontariamente e con forza con una testata al naso il Comotto”; il colpo si rivelava talmente violento da costringere la vittima ad abbandonare il campo con una “vistosa perdita di sangue dal naso”; attesa la situazione creatasi, la società Perugia Calcio, si rifiutava di proseguire la partita, di guisa che il “triangolare” fra le società Perugia Calcio, Castel del Piano e Pontevecchio veniva, di fatto, interrotto.
Colpo violento e gratuito L’esame del giudice concerne soltanto la condotta posta in essere dal Gibbs, in quanto quella del Comotto dovrà essere valutata dal giudice competente per categoria di appartenenza (ossia il giudice sportivo Lega Pro di Prima Divisione). Ebbene, la condotta di Gibbs, secondo il giudice, «appare quanto mai grave in quanto alla violenza del colpo si accompagna la gratuità dello stesso. Tale condotta, infatti, non solo si è concretizzata in un contesto privo di particolare agonismo (trattavasi, infatti, sostanzialmente di una amichevole) ma, addirittura, nelle prime fasi di gioco (ad eccezione della quasi contestuale “manata” sul volto ricevuta dal Comotto, non vi erano stati screzi fra i due)».
Troppa aggressività Tali considerazioni, «se pure non conferiscono prova di alcuna oggettiva premeditazione da parte del Gibbs, evidenziano – tuttavia – una eccessiva tendenza all’aggressività fisica del tutto fuori luogo. Sebbene, infatti – prosegue il giudice – neppure il fatto di aver ricevuto reiterate provocazioni da parte dell’avversario – in modo sistematico – per tutta la gara, avrebbe legittimato il Gibbs a colpire l’avversario con una violenta testata a gioco fermo, non v’è dubbio che nel caso di specie, neppure si rinviene alcun motivo (o pseudo-motivo) di esasperazione del predetto (e di tale gratuità, unitamente alla violenza del colpo, si deve tener conto nella quantificazione della sanzione da irrogare)».
