Forno di Strettura (foto Marani)

Il pane surgelato o precotto non sarà più “pane fresco”. Sì, perché il Senato nei giorni scorsi ha approvato a maggioranza il ddl (disegno di legge) “Disposizioni materia di produzione e vendita del pane” presentato da Luca De Carlo (Fd’I), che ora sarà esaminato anche dalla Camera. Con secondo via libera in Italia verrebbe istituita anche la Festa del pane «quale momento per celebrare l’importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella tradizione italiana», che ricorrerà «la prima domenica di maggio di ogni anno»

Il ddl “pane fresco” si compone di 19 articoli, ma fin dall’articolo 2 comma 3 si comprende il senso della nuova legge, che «vieta l’utilizzo in commercio della denominazione di “pane fresco” per il pane destinato alla vendita oltre le 24 ore successivo al completamento del processo produttivo indipendente dalle modalità di conservazione adottate». Stesso divieto scatterà anche «per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato» e «per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati». E ancora: «È comunque vietato l’utilizzo delle denominazioni “pane di giornata”, “pane appena sfornato” e “pane caldo”, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore».

L’articolo 3 poi specifica le tipologie di pane, associando la denominazione alle farine con cui viene prodotto: quindi si va dal «pane di tipo 00» al «pane di tipo 2» passando per il «pane di tipo integrale», «pane di semola» e «pane di semolato». Bisogna leggere il provvedimento fino all’articolo 13 per apprendere che «il pane prodotto con materie prime di origine italiana e interamente realizzato nel territorio nazionale può avvalersi dell’indicazione “made in Italy 100 per cento”».

Il ddl di De Carlo all’articolo 6, poi, definisce «prodotto intermedio di panificazione l’impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l’ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l’impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un’effettiva interruzione del ciclo produttivo». Tra le disposizioni della legge in arrivo rientra anche l’elenco dei «prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione»: si va dal lievito fresco a quello liquido ed essiccato fino al lievito naturale.

Infine, va segnalato anche l’articolo 11 in base al quale «il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione». Analoga regola scatta per «il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no». In conclusione, il ddl pane fresco dispone che «gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi».

A controllare l’applicazione delle regole, che entreranno in vigore dopo il via libera della Camera, saranno «aziende sanitarie locali e Comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle Regioni», chiamate «entro 12 mesi» ad adeguare la propria legislazione.



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