È l’unico in Umbria e tra i primi 15 in Italia ad essere riconosciuto dal ministero della Giustizia, il nuovo organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (fallimento) recentemente costituito dall’Ordine dei commercialisti di Terni per affrontare, così come previsto dalla nuova normativa, le situazioni di crisi economica e finanziaria di chi non può  essere assoggettato a fallimento, attraverso l’individuazione di soluzioni che soddisfino quanto più possibile i creditori, liberando definitivamente dai debiti la persona.

Composizione della crisi da sovraindebitamento «Il nuovo meccanismo introdotto dal legislatore – commenta il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Roberto Piersantini – è una novità assoluta di grandissima importanza, sia per gli aspetti economici che per gli effetti sociali. I vantaggi sono infatti estremamente importanti perché cambiano radicalmente il concetto di ‘fallimento’ e il ruolo del debitore». Secondo l’Ordine dei commercialisti, infatti, grazie al nuovo organismo si abbreviano i tempi per il ristoro dei creditori, si riducono gli iter giudiziari e quindi i tempi dei tribunali«ma si permette anche alla persona indebitata – continua Piersantini – di estinguere ogni pendenza e di poter uscire definitivamente dal vicolo cieco delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, ossia viene per cosi’ dire concessa una seconda possibilità, salvo naturalmente i casi in cui il debitore assuma comportamenti penalmente rilevanti».

Organismo attivato dai commercialisti di Terni La nuova procedura di composizione della crisi consente alla persona di rivolgersi all’organismo che provvede ad assistere il debitore nell’individuazione della migliore soluzione alla propria crisi, alla redazione di un piano e a tutte le attività utili a formalizzare un accordo con i creditori e a superare il vaglio di legalità da parte del tribunale. Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive dei creditori sui beni del debitore, come ad esempio pignoramenti ed esecuzioni immobiliari. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà “esdebitato”, cioè libero da ogni debito ancora non onorato, laddove il patrimonio sia insufficiente al pagamento integrale dei debiti.

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