Sagre sì, ma con regole più ferree di quelle attuali. Da un lato per valorizzare una risorsa che porta lavoro e turismo, ma dall’altro per rispondere alle lamentele delle associazioni dei ristoratori che gridano alla concorrenza sleale. La giunta regionale, dopo una lunga gestazione, su proposta dell’assessore al Commercio, Fabio Paparelli, ha preadottato un apposito disegno di legge che, tra le altre cose, crea il marchio ‘Sagra tipica dell’Umbria’. Ora si apre un’ulteriore fase di partecipazione, prima che il testo arrivi al Consiglio regionale.
Primi in Italia «Si tratta di un provvedimento molto atteso, unico nel panorama legislativo nazionale e fortemente partecipato a livello terririale – ha riferito l’assessore Paparelli – che va a regolamentare gli eventi che contribuiscono alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell’Umbria. Il testo di legge – ha aggiunto l’assessore – oltre a puntare alla qualificazione complessiva di un settore che conta oltre seicento manifestazioni, si propone il recupero dello spirito originario del termine ‘sagra’ e quindi, la garanzia della promozione effettiva delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. Con ciò – precisa Paparelli – si avvia un percorso di riconoscimento normativo delle sagre autentiche e delle feste a carattere popolare, distinguendole da tutti gli eventi spuri ed estemporanei, favorendone così, la loro promozione a livello locale, regionale e nazionale».
Il marchio Annunciando le novità introdotte, l’assessore Paparelli ha precisato che «potranno utilizzare il logo ‘Sagra tipica dell’Umbria’, esclusivamente quelle manifestazioni avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso».
Obbligo prodotti locali Coerentemente a ciò, gli alimenti somministrati e indicati nei menù dovranno provenire, per almeno il 40%, da prodotti inseriti nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque classificati e riconosciuti come ‘Dop’, ‘Igp’, ‘Doc’ e ‘Docg’ dalla Regione Umbria. In alternativa, gli stessi dovranno provenire, per la stessa percentuale da prodotti di filiera corta, a chilometri zero e di qualità. In ogni caso, almeno il 60% dei piatti, dovrà essere riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e previsti dai regolamenti comunali.
Feste popolari e gastronomiche Il “ddl” disciplina anche lo svolgimento delle Feste popolari, ossia le manifestazioni organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione: anche tali manifestazioni dovranno in parte, contribuire alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari umbri attraverso la somministrazione di alimenti provenienti, di norma, per almeno il 40%, da filiera corta, a chilometri zero e di qualità. A tale dichiarazione conseguirà l’espresso richiamo della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari che sarà semplificato rispetto al passato e pubblicato nel portale regionale.
Massimo 10 giorni Il nuovo testo stabilisce il limite massimo di 10 giorni per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande legato alle sagre e feste popolari, con una norma transitoria che prevede una moratoria di tre anni per adeguarsi ai parametri temporali, per le sagre e feste che attualmente hanno una durata maggiore.
Limiti di spazio per i ristoranti Inoltre, viene precisato che gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non potranno essere superiori, nelle “sagre” al 70% e nelle “feste popolari” al 50%, della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla manifestazione, escluse le aree destinate a parcheggio.
Parcheggi Dovranno obbligatoriamente essere presenti parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, idonei servizi di vigilanza, assicurati anche mediante l’ausilio di associazioni di volontariato o di protezione civile, servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza. In materia di aree adibite a parcheggi, ad esempio, le soste lungo le carreggiate saranno ammesse solo se motivate e derogate dal Comune che, attraverso il proprio regolamento, disciplina anche le modalità di comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, nonché l’ordinato svolgimento delle sagre e delle feste popolari evitando la sovrapposizione di date e di luoghi di svolgimento, coordinandosi se necessario, con i comuni limitrofi per lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale.
Sagre e feste verdi Tra gli obblighi rientrano anche quelli relativi alla ecosostenibilitá, quali la dotazione di contenitori per la raccolta differenziata, con particolare riguardo alle zone di preparazione di alimenti e bevande e di somministrazione dei pasti, l’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili anche in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002, i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche, i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento in conformità alle vigenti norme di legge nazionale e regionale ed ai regolamenti comunali. L’esercizio è infine subordinato almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, alla trasmissione, da parte dell’organizzatore al Comune competente per territorio, della richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. L’impianto normativo, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287, prevederà anche una serie di sanzioni in violazione delle stesse norme regionali o comunali.
