Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria i titolari di sei aziende per avere venduto uova di provenienza diversa da quella dichiarata.
Le regole Nell’ambito dell’attività di controllo sulla sicurezza delle produzioni agroalimentari, gli uomini della Forestale hanno setacciato tutti gli allevamenti avicoli presenti in regione che effettuano la produzione di uova destinate al commercio per il consumo diretto. In base alla normativa vigente, sugli imballaggi e sui gusci delle uova deve essere impresso un codice identificativo che permetta di conoscere l’intera filiera produttiva dell’alimento. Il primo numero individua la tipologia di allevamento, di seguito deve essere indicato lo stato di produzione (es. IT per le uova prodotte in Italia) il codice Istat del comune di produzione, la sigla della provincia, il numero che identifica nome e luogo dell’allevamento, la data di scadenza.
Le indicazioni sul guscio In particolare il primo numero stampato sull’uovo, relativo alla tipologia di allevamento, individua con il numero 1 che l’uovo proviene da allevamento all’aperto, 2 da allevamento a terra, 3 da allevamento in gabbia conforme, 0 da agricoltura biologica. La maggior parte delle uova (circa l’85%) destinate al consumo diretto provengono da allevamento del tipo 3, cioè da galline allevate in gabbia.
Gli adeguamenti delle gabbie Dal 1° gennaio 2012 sono bandite le vecchie gabbie in cui molti degli animali vengono allevati talmente stretti da non consentire spesso neppure movimenti naturali o bisogni fisiologici. In base a una direttiva dell’Unione Europea, del 19 luglio 1999, le nuove gabbie devono soddisfare a precisi requisiti, tra questi disporre di almeno 750 centimetri quadrati di superficie a disposizione di ciascuna gallina ovaiola presente, devono inoltre essere idonee a consentire agli animali di fare il nido, razzolare ed appollaiarsi e devono essere dotate di lettiera, posatoi e dispositivi per accorciare le unghie.
Gli esiti dei controlli Dai controlli è risultato che in diverse aziende gli animali vengono ancora allevati in impianti produttivi che utilizzano gabbie tradizionali, che non sono cioè state modificate al fine di rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, non sono state ‘arricchite’ è il termine usato dal legislatore . E’ stato accertato in sede di controllo, presso le aziende e il commercio al dettaglio, che le uova così prodotte vengono comunque messe in vendita per il consumo diretto con lo stesso codice 3, in contrasto quindi con la normativa vigente che individua con quel codice una tipologia di allevamento in gabbia ben diversa.
I rischi per il produttore Il commercio di un prodotto che ha una provenienza diversa da quella dichiarata costituisce reato penale di ‘frode nell’esercizio del commercio’ , pertanto a seguito dei controlli si è provveduto alla denuncia dei titolari di sei aziende (su tredici soggette ad ispezione) per aver posto in commercio uova di provenienza diversa da quella dichiarata. Il mancato adempimento alla direttiva europea determina un elemento di concorrenza sleale rispetto alle imprese che hanno investito ingenti somme nelle strutture produttive per conformarsi alle direttive Ue. Oltre alla ipotesi di frode, perpetrata con l’illecita messa in commercio per il consumo diretto delle uova prodotte , il mancato adeguamento degli impianti produttivi può altresì dar luogo a breve, a carico dei titolari delle aziende, a contestazioni relativamente al mantenimento in non soddisfacenti condizioni di benessere degli animali allevati . Infatti già una sentenza di Tribunale , del febbraio 2012, ha condannato per maltrattamento animale il titolare di un allevamento intensivo di galline ovaiole perché le deteneva in condizioni di sovrappopolamento.
