di Chiara Fabrizi
«Se Del Papa avesse provveduto a svuotare il serbatoio avremmo ragionato non su un disastro di immani proporzioni bensì sul semplice danneggiamento meccanico di un silo». E poi: «Nell’azienda sono state rilevate mancanze macroscopiche da non potersi in alcun modo considerare frutto di una semplice negligenza-dimenticanza dell’imputato, bensì di una consapevole accettazione del rischio conseguente».
Il rogo Sono queste alcune delle motivazioni che hanno portato, il 13 dicembre scorso, il giudice Alberto Avenoso ad emettere a condannare in primo grado Giorgio Del Papa, all’epoca dei fatti rappresentate legale della Umbria Olii, a sette anni e sei mesi per omicidio colposo plurimo, omissione dolosa continua di cautele contro infortuni, omissione colposa di cautele e getto pericoloso di cose. Nel rogo della Umbria Olii, divampato il 25 novembre 2006, persero la vita Maurizio Manili, Giuseppe Coletti, Vladimi Todhe e Tullio Mottini.
Le motivazioni Nelle 180 pagine il giudice Avenoso spiega: «I lavoratori operavano ‘al buio’ su silos che l’appaltante non solo non aveva svuotato del tutto, ma che non aveva alcuna intenzione di svuotare e bonificare. I componenti della ditta Manili specializzati nella costruzione di silos e carpenteria metallica e il gruista in particolare, non potevano avere cognizione specifiche in tema di interazioni tra il surriscaldamento del metallo del serbatoio, per effetto di una sua eventuale torsione o di uno strappo, e l’olio di sansa grezza
contenuto al suo interno, ai fini del raggiungimento delle temperature dell’autoaccensione. E d’altra parte – prosegue Avenoso – a prescindere dalla cognizione degli operai se Del Papa avesse effettivamente provveduto a svuotare i serbatoi avremmo a questo punto ragionato non su un disastro di immani proporzioni bensì sul semplice danneggiamento meccanico di un silos».
La tesi della difesa E in questo senso il magistrato giudica irrilevanti la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità del rogo della Umbria Olii sarebbe stata del gruista Kaludio Demiri, l’unico sopravvissuto al disastro del 25 novembre 2006. «L’ipotetico accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa in ordine alla dinamica del sinisto – si legge nelle motivazioni – non muti in alcun modo il quadro delle responsabilità, e anzi lo rafforzi».
Le omissioni Sulle altre contestazioni il magistrato spiega: «Del Papa pur trattando stabilmente olio di sansa grezza, caratterizzato dalla presenza di residui di solventi, non ha dotato l’area di stoccaggio di un adeguato impianto antincendio richiesto dalla classificazione dello stabilimento». Ergo: «L’impianto antincendio della Umbria Olii si è rivelato totalmente inadeguato, e anzi talmente inadeguato da poterlo ritenere sostanzialmente inesistente, anche parametrandolo a un deposito di olii tradizionali». E mancanze sono state rilevate anche «nell’apprestamento di barriere e aree di contenimento». Ecco perché Avenoso ritiene non si possa parlare «di negligenza-dimenticanza dell’imputato, bensì di una consapevole accettazione del rischio conseguente». La difesa dell’imprenditore, a pochi minuti dalla lettura della sentenza in aula, aveva annunciato il ricorso in appello.


