Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un’alunna di scuola media, affetta da Adhd severo e Dsa, contro la decisione dell’istituto scolastico di non ammetterla all’esame di fine ciclo di studi.
Nonostante la certificazione medica risultasse consegnata alla scuola di Terni solo nel mese di maggio, la famiglia lamentava la mancata adozione tempestiva del Piano didattico personalizzato per la ragazza e l’errata valutazione della minore, la quale aveva accumulato un elevato numero di assenze e gravi insufficienze. Il Tar tuttavia, sulla base di quanto dimostrato dall’istituto, ha rilevato come la scuola si fosse in realtà prontamente attivata stabilendo misure compensative e dispensative adeguate e un calendario di verifiche flessibile.
I giudici hanno ribadito che, sebbene la normativa tuteli gli alunni con bisogni educativi speciali garantendo loro percorsi personalizzati, la promozione resta subordinata al raggiungimento degli obiettivi formativi minimi e non può prescindere da una preparazione sufficiente e per la scuola, nel caso in questione, era da ritenersi oggettiva l’impossibilità della studentessa di affrontare positivamente gli esami e il successivo ciclo di studi a causa di lacune diffuse.
La scuola aveva peraltro concesso all’alunna la deroga speciale per il superamento del limite massimo di assenze (pari al 40,6% del monte ore), consentendole di accedere allo scrutinio; in ogni caso, nello scrutinio finale, la studentessa ha riportato 12 valutazioni insufficienti (con una media del 4,67) e lacune strutturali tali da non consentirle di sostenere con profitto l’esame, né di affrontare la scuola superiore.
