Le sbarre di una camera di sicurezza

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha stabilito che la pena dell’isolamento diurno per l’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato a gennaio in via definitiva all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, debba essere rideterminata in complessivi tre anni, con un aumento di un anno rispetto a quanto già riportato. Per quanto riguarda invece la revoca della misura della semilibertà, la Corte ha chiarito che la valutazione spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Cavallini si trova attualmente detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Terni, misura concessa dal marzo 2017 dopo oltre venti sentenze di condanna e otto ergastoli da scontare.

Decisione La pronuncia è arrivata questa mattina, dopo che lo scorso luglio la Corte d’Assise d’Appello si era riservata di decidere sull’incidente di esecuzione richiesto dalla Procura generale bolognese. Quest’ultima aveva sollecitato la rideterminazione della pena dell’isolamento diurno e di conseguenza la revoca della semilibertà. «L’istanza è solo parzialmente fondata e merita accoglimento – scrive la Corte – quanto alla rideterminazione del periodo di isolamento diurno, ma non anche quanto alla revoca della misura alternativa della semilibertà, che coinvolge valutazioni e statuazioni di competenza esclusiva e funzionale del Tribunale di Sorveglianza».

Difesa Sono state invece respinte le istanze avanzate dai legali di Cavallini, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, secondo cui l’ex Nar avrebbe già scontato i tre anni di isolamento diurno previsti. La difesa si era richiamata ai due provvedimenti di esecuzione pene concorrenti emessi dal Tribunale di Perugia nel 1991 e dal Tribunale di Milano nel 1994.

Motivazioni Per i giudici il provvedimento del Tribunale di Perugia è stato superato dall’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna del 1995, che aveva determinato l’isolamento diurno in due anni. Inoltre, negli atti dell’amministrazione penitenziaria non risulta documentata l’espiazione della pena «né per anni due, né giammai per anni tre». La Corte, pertanto, ha ritenuto «fondata e meritevole di accoglimento la domanda di rideterminazione della pena dell’isolamento diurno nella misura massima prevista di anni tre, data l’eccezionale gravità dei fatti in oggetto dell’ultima condanna», cioè il concorso nel delitto di strage alla stazione di Bologna.

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