di Enzo Beretta

«È evidente – scrive il giudice di Perugia che ha condannato il senatore della Lega Simone Pillon per aver diffamato Omphalos a 1.500 euro di multa e al pagamento di una provvisionale di 30 mila euro, già versata – che negli interventi oggetto dei video egli abbia offerto una descrizione dei fatti occorsi nel corso dell’assemblea differente da ciò che è realmente accaduto». I fatti sono legati ad alcuni interventi ad Assisi, Ascoli Piceno e San Marino ai quali Pillon, tra il 2014 e il 2015, ha partecipato in qualità di rappresentante del Forum delle famiglie: in quelle circostanze – è stato stabilito da un tribunale – ha diffamato Omphalos che nei mesi precedenti aveva intrattenuto gli studenti delle terze classi del liceo Alessi di Perugia nel corso di un’assemblea. Secondo il giudice Matteo Cavedoni «le frasi pronunciate da Pillon e in particolare l’asserzione per cui il tema della lotta all’omofobia nelle scuole sia in realtà un mero pretesto per invitare i giovani a praticare l’omosessualità sortiscono il negativo effetto di delegittimare e squalificare in toto quelle che invece sono necessarie iniziative educative volte al rispetto delle differenze, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo omofobico».

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA CHE CONDANNA PILLON

«Racconto falso» «Stando alla sentenza, di 31 pagine, depositata in tribunale e sulla quale l’imputato ha anticipato appello un minuto dopo la lettura del dispositivo, quando a tempo di record Omphalos aveva già diramato il comunicato, «le dichiarazioni di Simone Pillon sono connotate da una commistione tra cronaca e critica» e il senatore del Carroccio «esprime valutazioni e considerazioni negative sull’accaduto». Stando alla ricostruzione del giudice, Pillon «è partito da un dato vero – l’assemblea al liceo Alessi e gli studenti che al termine sono potuti entrare in possesso dei volantini – sul quale poi ha costruito un racconto falso ossia che l’intervento di Michele Mommi sia consistito nell’illustrazione dei contenuti del volantino e che si sia concluso con l’invito rivolto agli studenti a sperimentare rapporti omosessuali nella sede dell’associazione Omphalos».

Diritto di cronaca e di critica «Muovere un’accusa falsa nei confronti di qualcuno non può determinare interesse per l’opinione pubblica e postula inevitabilmente una gratuita aggressione dell’altrui reputazione contraria al principio della continenza – è scritto -. Sicuramente, dunque, le affermazioni oggetto dell’imputazione proferite da Simone Pillon non possono essere scriminate dal diritto di cronaca». E «la necessità della verità del fatto nell’ipotesi in cui oggetto della critica non è un’opinione bensì un accadimento vale anche per il peculiare ambito della critica politica, caratterizzata da una più ampia nozione di continenza». In questo caso secondo il giudice «la diffamazione commessa non può essere scriminata nemmeno dall’esercizio del diritto di critica».

IL SENATORE IN FUGA DAL GIORNALISTA: IL VIDEO DI MAURIZIO TROCCOLI

«Attaccare la credibilità dell’associazione» «Dal contenuto dei filmati acquisiti al fascicolo del dibattimento – è scritto nella sentenza – si percepisce chiaramente il carattere lesivo della reputazione di Mommi e dell’associazione Omphalos dalle frasi pronunciate dall’imputato». Aggiunge Cavedoni: «Dal contenuto delle frasi si percepisce la precisa e puntuale intenzione di Pillon di attaccare la credibilità e la correttezza dell’associazione, così ledendone la reputazione».

Il volantino in mano «La circostanza per cui Simone Pillon – prosegue la sentenza – nella parte degli interventi relativi all’assemblea al liceo Alessi tenga costantemente in mano, esibendola al pubblico, la copia del volantino, deve essere interpretata come una circostanza che induce gli ascoltatori a considerare autorevole e credibile ciò che viene detto, atteso che risulta essere comprovato da documenti scritti. Inoltre Pillon, nel corso degli interventi, invita a più riprese il pubblico al termine della conferenza ad avvicinarsi alla postazione del relatore per poter visionare di persona i materiali documentali cui ha fatto riferimento nel corso della conferenza. Tale invito – si legge – induce ancor di più il pubblico a prestare fiducia a quanto narrato dall’oratore, considerato che lo stesso si rende disponibile a condividere le fonti documentali del proprio intervento».

PILLON, IL GIORNO DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il giudice: «Bastavano due semplici e logiche verifiche» «Nel corso dell’esame in aula – viene ricostruito – Pillon ha riferito che dopo aver ricevuto la fotocopia del volantino ha provveduto a contattare al telefono Omissis (il padre di una studentessa presente all’assemblea, ndr) il quale, ad espressa domanda, gli ha confermato che il volantino era fronte-retro e gli ha manifestato la propria irritazione per non essere stato previamente avvisato dalla scuola. Ha successivamente verificato sul sito del liceo Alessi l’esistenza della circolare che comunicava l’indizione dell’assemblea, il tema affrontato e il nome del relatore incaricato, eseguito ricerche sulle qualifiche professionali di Mommi, e ha infine sottoposto il contenuto del volantino a uno psichiatra e a un criminologo per una lettura antropologica dello stesso». Per Cavedoni «è oltremodo evidente» che «gli accertamenti effettuati non fossero volti a verificare la fondatezza della segnalazione di Omissis o ad approfondire l’accaduto. A tale scopo avrebbe infatti dovuto effettuare due semplici, logiche e ovvie verifiche: contattare il preside della scuola e Omphalos chiedendo loro conto di quanto riferito da Omissis. Si deve tenere inoltre conto del fatto che, al momento delle conferenze oggetto dell’imputazione, fossero trascorsi addirittura due anni dall’assemblea, dunque una verifica più accurata sarebbe stata certamente e comodamente possibile». Quindi «è palese che le verifiche effettuate fossero esclusivamente finalizzate alla preparazione del copione dell’intervento, nel corso dei quali infatti offre una lettura antropologica della scelta di porre di spalle i due soggetti raffigurati del volantino e contesta la non professionalità del rappresentante di Omphalos intervenuto in assemblea».

«Diffamazione a mezzo internet? Non è stato Pillon» Precisa però il giudice: «La condotta delittuosa è stata commessa da Pillon nel corso delle tre conferenze durante le quali, alla presenza di numerose persone che componevano il pubblico di tali incontri, ha leso la reputazione di Mommi e di Omphalos. Al contrario la diffamazione a mezzo internet perpetrata mediante la condivisione sui siti indicati in imputazione dei filmati degli interventi, non può ritenersi riconducibile all’imputato».

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