Localizzazione di una sede farmaceutica tra strada di Sabbione e via Narni e concorso straordinario regionale per l’assegnazione delle nuove sedi al centro di una controversia conclusasi al Consiglio di Stato con l’accoglimento del ricorso in appello di una farmacia, contro la localizzazione di un nuovo servizio a 2,5 km di distanza dal proprio punto vendita, in una zona servita in tal senso.

Secondo il Tar, sebbene la motivazione del Comune sulla scelta della zona fosse stata definita non particolarmente approfondita, era comunque da considerarsi sufficiente e legittima alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui tali atti di programmazione generale non richiedono una motivazione analitica per ogni singola situazione locale. Proprio sui poteri discrezionali spettanti all’amministrazione comunale in materia di pianificazione farmaceutica, è intervenuto invece il Consiglio di Stato imponendo un supplemento istruttorio per riconsiderare la distribuzione del servizio. La sentenza sottolinea che la programmazione deve guardare al territorio complessivamente inteso per garantire una maggiore capillarità senza concentrare troppe farmacie nella stessa area (dove sono già presenti la Farmacia Monti, la farmacia comunale di Cospea e una terza farmacia a Ponte San Lorenzo) a scapito di altri quartieri sprovvisti di un adeguato servizio farmaceutico.

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