di D.B.

Potrebbe, in teoria, rischiare una sanzione monstre il dj ecuadoregno denunciato sabato scorso dalla guardia di finanza di Perugia perché trovato in possesso di ben 64 mila file musicali pirata. La scoperta delle fiamme gialle, in collaborazione con la Siae, è avvenuta in una discoteca del capoluogo e la denuncia è scattata per la violazione della legge sul diritto d’autore. A parte le sanzioni di natura penale, come spiega la guardia di finanza per ogni canzone «illecitamente duplicata» si va da un minimo di 103 a un massimo di 1.302 euro. A conti fatti, in teoria, il dj pizzicato dai finanzieri potrebbe quindi rischiare qualcosa come (nel più clemente dei casi) 6,6 milioni di euro.

Daniele Bovi Nato nel 1981, ha iniziato il suo lavoro di giornalista al Giornale dell’Umbria e La Voce di Perugia per poi passare, nel 2008, alla redazione di Umbrialeft prima di fondare due anni più tardi Umbria24 dove si occupa principalmente di temi legati all’attualità, alla politica e all’economia. Nel 2016 ha pubblicato «Tutta colpa di Boccali?», libro intervista all’ex sindaco di Perugia.

4 replies on “Perugia, dj trovato dalla finanza con 64 mila file pirata: rischia una sanzione milionaria”

  1. articolo che fa disinformazione : la licenza siae NON è assolutamente abbligatoria, nè la legge Italiana ti obbliga a farlo, tant’è vero che trattasi di un contratto tra privati.
    Basta leggere l’art. 71-sexies….
    Basta andare a vedere la sentenza del Tribunale Napoli, sez. Ischia “sentenza 19.08.2008 n° 729” per capire che basta avere l’originale senza nessuna fantomatica licenza.

    Basta con questa disinformazione rivolta alla difesa della siae!!!!

      1. Grazie delle puntualizzazioni. L’errore, se c’è errore, deriva dal comunicato stampa della guardia di finanza. In particolare “Si ricorda che per svolgere attività di dj nei locali, utilizzando supporti musicali come Cd, penne Usb, memory card e download di brani musicali sul proprio computer, occorre munirsi della cosiddetta licenza online rilasciata dalla SIAE”

        1. errore grave per molti motivi. Primo perché fare il DJ non è svolgere attività (non siamo ditte o società ma semplici persone fisiche), secondo perchè la nostra mansione è tecnica e non coinvolge l’uso del diritto d’autore il quale va obbligato all’aorganizzatore che ci ha ingaggiato.
          Terzo e basterebbe questo per chiudere ogni discorso perchè la denuncie in oggetto è relativa all’art. 171-ter della 633/41, cioè all’uso non personale e a scopo di lucro del “diritto d’autore e connesso”.
          La licenza DJ richiamata “licenzia” (il virgolettato ha un suo preciso significato) la SOLA COPIA dell’opera e soprattutto al solo USO PERSONALE e SENZA SCOPO DI LUCRO.
          In pratica immaginando un DJ con licenza, lo stesso se si mette a vendere le sue copie anche con la licenza è imputabile in base all’art. 171-ter. La licenza DJ non autorizza a fare uso NON personale e a SCOPO di lucro, tutt’altro.

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