Narni, piazza Garibaldi

di M. To.

Le avevano tolto l’incarico e, pure, con una motivazione poco simpatica: quella di aver tenuto un comportamento scorretto nello svolgimento dell’incarico di giudice di pace a Narni. All’avvocato Gloria Martini, il 3 agosto del 2012, il ministero della giustizia aveva revocato l’incarico e il provvedimento faceva seguito ad una delibera del consiglio superiore della magistratura. Ma contro di esso l’avvocato Martini aveva fatto ricorso al Tar del Lazio. Perdendolo.

Il Consiglio di Stato Perso il ricorso al Tar, l’avvocato Martini non ha mollato e si è rivolta al Consiglio di Stato che, alla fine, ha stabilito che la sentenza del tribunale amministrativo dovesse essere sospesa e, quindi, la pratica riaperta: «La battaglia non è assolutamente finita, anzi», commenta soddisfatta la protagonista della vicenda. La guerra del giudice di pace continua.

L’accusa Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo che l’avvocato Fabio Marini, legale del Comune di Narni, aveva inviato alcune segnalazioni al presidente della corte d’appello di Perugia. Le accuse erano pesanti: aver favorito personalmente un altro avvocato, Andrea Stefano Marini Balestra, a sua volta giudice di pace, ma a Viterbo. In particolare l’avvocato Marini, denunciava la collega di aver «in accordo con Marini Balestra ed al fine di favorirlo personalmente, proceduto alla trattazione ed alla definizione, in evidente e consapevole violazione della normativa sulla competenza territoriale: di due procedimenti civili iscritti nell’anno 2004 per il recupero di crediti professionali maturati dal Marini Balestra nel distretto di Roma; di due procedimenti iscritti nell’anno 2005 di opposizione a sanzioni amministrative irrogate al Marini Balestra per violazioni di norme sulla circolazione stradale commesse nel distretto di Roma».

La difesa A tutto questo l’avvocato Martini rispondeva affermando «di non intrattenere, né aver mai intrattenuto rapporti di amicizia con l’avvocato Marini Balestra, che potessero giustificare la condotta addebitata», ma anche «di aver fatto applicazione del disposto dell’articolo 30bis del codice di procedura civile, nell’interpretazione consolidata presso l’ufficio del giudice di pace di Narni».

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