di Chia. Fa.
Il ricorso presentato dai legali dell’ex direttore generale dell’Asl 3, Maria Gigliola Rosignoli, è inammissibile. Per il Tar dell’Umbria le delibere della giunta regionale con cui è stata disposta «l’assegnazione» del numero uno dell’azienda sanitaria all’assessorato per la tutela della Salute e, più specificatamente, alla «nuova struttura Outsourcing del Servizio sanitario regionale», sono del tutto legittime.
Rosignoli: «Provvedimenti presi per emarginarmi» Nel ricorso gli avvocati Saverio Senese, Michele Spagna e Giovanni Dean formulano censure di eccesso di potere e violazione della legge tanto in merito alle delibere adottate lo scorso settembre dalla giunta di palazzo Donini, quanto all’istituzione della struttura Outsourcing a cui la Rosignoli è stata trasferita. Per i legali «i provvedimenti in questione non sarebbero tesi a soddisfare esigenze organizzative, ma a emarginare la ricorrente a causa delle indagini penali nelle quali è stata coinvolta». Di più. L’istituzione dell’Outsourcing non è solo «stata successiva al trasferimento dell’ex-dg nella struttura medesima», ma contrasterebbe anche «con gli indirizzi regionali volti a ridurre il numero delle direzioni regionali».
Tar: «Si esclude la natura “politica” della delibera» Il collegio giudicante (presidente Cesare Lamberti, consiglieri Carlo Luigi Cardoni e Pierfrancesco Ungari) riunito in camera di consiglio ha però ritenuto inammissibile il ricorso. In primo luogo, è stata esclusa «la natura politica delle delibera poiché essa non fa altro che istituire una nuova struttura organizzativo senza, peraltro, incidere sugli indirizzi generali del governo regionale». E ancora: «Il ricorso non è ammissibile perché in concreto non sussiste un interesse tutelabile in sede giudiziaria, considerato che il provvedimento organizzativo della Regione non incide direttamente e immediatamente sulla posizione lavorativa» della dottoressa Maria Giogliola Rosignoli.

