Il Tribunale di Perugia (©️Fabrizio Troccoli)

di Enzo Beretta

Assolta da quasi tutte le contestazioni perché «il fatto non sussiste» ma condannata a risarcire la Regione Umbria con duemila euro la dipendente, oggi 64enne, finita sotto processo con l’accusa di avere ottenuto e utilizzato indebitamente permessi e congedi retribuiti previsti dalla Legge 104 per assistere il padre disabile grave, dichiarando «falsamente» la convivenza con il genitore e assentandosi dal lavoro mentre – secondo l’accusa – si trovava in località di villeggiatura tra Marche e Toscana. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Edoardo Esposito, al termine di un procedimento aperto dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup Piercarlo Frabotta nel gennaio 2023 per fatti avvenuti tra il giugno 2018 e il 2019. Il tribunale ha assolto l’imputata dalla quasi totalità delle contestazioni «perché il fatto non sussiste», limitando l’unico addebito residuo a un episodio relativo al 18 giugno 2018 ad Ancona, dichiarato però non punibile «per particolare tenuità del fatto». La donna è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della Regione Umbria, costituita parte civile, liquidati in duemila euro, oltre alle «spese sostenute per la costituzione nel giudizio che si liquidano in 3.592 euro».

Le accuse Secondo il capo di imputazione la dipendente della Regione Umbria, attualmente in pensione, avrebbe «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» falsamente dichiarato nel marzo 2019 all’ufficio anagrafe del Comune di Perugia il trasferimento della propria residenza presso l’abitazione del padre, invalido grave, «rimasto invece stabilmente a vivere nella sua originaria residenza sita in Perugia». L’accusa contestava inoltre che la donna avesse attestato nella domanda di congedo straordinario la convivenza con il genitore per ottenere benefici. Nel fascicolo della Procura erano confluite relazioni e annotazioni della Guardia di finanza di Perugia, oltre a sommarie informazioni testimoniali, sulla base delle quali gli inquirenti avevano ricostruito una serie di assenze dal lavoro coincidenti con spostamenti in diverse località, da Sirolo e Numana fino a Castiglione della Pescaia, San Quirico d’Orcia, Radicofani, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio.

Sentenza Il tribunale ha tuttavia escluso la sussistenza della gran parte delle condotte contestate all’imputata, difesa dall’avvocato Giuseppe Caforio. Nella sentenza il giudice ha assolto la dipendente «dalle residue condotte di reato a lei ascritte in imputazione perché il fatto non sussiste», riconoscendo invece solo la condotta relativa alla trasferta del 18 giugno 2018 ad Ancona, per la quale ha applicato la causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto». Il giudice ha comunque accolto la domanda risarcitoria della parte civile Regione Umbria, rappresentata dall’avvocato Anna Rita Gobbo, disponendo un risarcimento di duemila euro. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni.

Questo contenuto è libero e gratuito per tutti ma è stato realizzato anche grazie al contributo di chi ci ha sostenuti perché crede in una informazione accurata al servizio della nostra comunità. Se puoi fai la tua parte. Sostienici

Accettiamo pagamenti tramite carta di credito o Bonifico SEPA. Per donare inserisci l’importo, clicca il bottone Dona, scegli una modalità di pagamento e completa la procedura fornendo i dati richiesti.