di Chiara Fabrizi
Il Tar rimette il comandante della guardia di finanza Gennaro Pietroluongo alla guida della tenenza di Gubbio. Nella clamorosa pronuncia il collegio giudicante spiega: «Il trasferimento d’autorità per esigenze di servizio firmato dal comandante regionale dissimula una finalità sanzionatoria». In parole povere i giudici, dando ragione a Pietroluongo, hanno configurato quel trasferimento come un atto sanzionatorio figlio di «dissapori sorti con i superiori». Ergo: è stato ordinato l’annullamento del provvedimento per sviamento ed eccesso di potere.
Frizioni e sanzione disciplinare Le vicissitudini interne al corpo delle fiamme gialle umbre iniziano alla fine del 2010, a margine di un controllo eseguito dal comandante Pietroluongo in un territorio di propria competenza. Sulle ispezioni fatte dalla tenenza della guardia di finanza di Gubbio, il comando di Perugia solleva alcuni dubbi. E a stretto giro il comandante Pietroluongo viene accusato di aver violato gli articoli 14 e 21, rispettivamente «senso di responsabilità» e «doveri propri dei superiori», del Regolamento di disciplina di militare. Poco dopo gli viene inflitta la sanzione del «rimprovero».
Il trasferimento e il ricorso al Tar Passa un mese e al comandante Pietroluongo viene proposto «l’avvicendamento per motivi di servizio». Trasferimento che poi diventerà effettivo ai primi del maggio 2011. Ed è dopo questo provvedimento che il Luogotenente di Gubbio si convince a presentare ricorso al Tar dell’Umbria deducendo «censure di illegittimità derivata, oltre che di eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, contraddittorietà, motivazione perplessa e contraddittoria».
«Trasferimento motivato dai comportamenti» Il collegio giudicante (presidente Pierfrancesco Ungari, consigliere Stefano Fantini, estensore Antonio Massimo Marra) sottolinea fin dalle prime righe della pronuncia le motivazioni del trasferimento, che vertono «sulla base di una analitica elencazione di comportamenti del ricorrente (comandante Pietroluongo, ndr) da cui emergerebbe un giudizio critico a carico del medesimo». Motivo per cui i giudici scrivono che «il provvedimento potrebbe assumere una valenza esclusivamente disciplinare, rafforzando la sanzione già inflitta».
«Significativo il tempismo del trasferimento» In particolare, nel configurare il vizio di sviamento e di eccesso di potere in capo al provvedimento di avvicendamento del comandante Pietroluongo, il Tar sottolinea come sia da valutare attentamente la tempistica con cui il comando provinciale ha proceduto al trasferimento. «Risulta al riguardo significativo – si legge nella sentenza – il modo in cui il trasferimento si inserisce nella scansione temporale degli avvenimenti: contestazione dell’illecito disciplinare, giustificazioni offerte dall’incolpato, irrogazione della sanzione del rimprovero».
«I rilievi mossi a Pietroluongo non riguardano la validità dell’azione di comando» Le osservazioni mosse nei confronti del luogotenente di Gubbio dal comando provinciale per il Tar sono «assai poco consistenti se considerate alla luce delle analitiche giustificazioni dallo stesso di volta in volta prodotte». Dai pochi risultati conseguiti nell’azione di comando, alla scelta del proprio ufficio, fino alla donazione per mano dell’associazione «Maggio Eugubino» di una stampa di Gubbio. Tutti rilievi che per il Tar il comandante Pietroluongo ha con proprie argomentazioni chiarito analiticamente.
«Trasferimento annullato per sviamento» Considerazioni che per il collegio giudicante sono più che sufficienti a configurare «i profili di censura di sviamento, oltre che di difetto di motivazione, dedotti dal ricorrente nei confronti del trasferimento d’autorità e che in questa sede appaiono fondati». Ergo: il provvedimento del comando provinciale della guardia di finanza è annullato.

