La Cassazione

di Daniele Bovi

L’impostazione di fondo del ragionamento fatto dal Tribunale del Riesame di Perugia è corretta; a essere sbagliato è il modo con cui sono stati fatti i conti. È in estrema sintesi questo il motivo per cui la Seconda sezione penale della Cassazione, presieduta da Piercamillo Davigo, ha accolto il ricorso della Procura della Repubblica di Perugia contro il quasi completo dissequestro delle somme bloccate a Gesenu dopo l’inchiesta di fine 2016. In particolare la Cassazione, attraverso la sentenza scritta da Giovanna Verga, ha deciso a fine marzo di annullare con rinvio al Riesame l’ordinanza di dissequestro; un provvedimento del quale nelle scorse ore sono stare rese note le motivazioni.

L’INCHIESTA GESENU

La sentenza Per quanto riguarda Gesenu (altri 4,3 milioni sono relativi alla partecipata Tsa, oggetto ad aprile di un identico provvedimento della Cassazione), il Riesame all’inizio del dicembre scorso aveva ridotto il sequestro da 20,9 milioni di euro a 663 mila detraendo, sul presupposto che una parte della attività di Gesenu abbia realmente giovato ai Comuni serviti, i cosiddetti costi vivi sostenuti per eseguire le prestazioni previste dai contratti di gestione; insomma, il profitto confiscabile è stato ridotto sulla base dei vantaggi che avrebbe tratto la controparte. Secondo la Procura però si tratta di prestazioni in toto illecite, con la conseguenza che il costo relativo delle prestazioni non potrà mai essere considerato scorporabile. Al limite – dice sempre la Procura – in questo caso può essere considerata lecita solo l’attività di raccolta e trasporto.

RIFIUTI, PATTO PERUGIA-TERNI TRA ASM E GESENU

Conti sbagliati Il calcolo è stato fatto dal Riesame sulla base degli accertamenti di violazioni tributarie fatti con l’Agenzia delle entrate «in un contesto – scrive la Sezione presieduta da Davigo – riferibile a reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dove erano stati indicati costi dalle parti considerati indeducibili ai fini fiscali, con la conseguenza di ritenere induttivamente deducibili e quindi effettivi tutti gli altri». Come osservato dalla Procura, si tratta di un contesto extra-penale, «riferibile addirittura al differente reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti»; un accertamento dunque senza attinenza rispetto a quanto contestato nel procedimento, che ha fatto prevalere la valutazione dell’Agenzia su quella del gip. Da ultimo, la Cassazione sottolinea che il Riesame non ha tenuto conto del fatto che il compostaggio e la biostabilizzazione non sarebbero state effettuate. Conti tutti da rifare quindi.

Twitter @DanieleBovi

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