di Fra. Mar.
«Il quadro probatorio a carico degli imputati è frammentario, contraddittorio, talora direttamente smentito, ovvero indebolito da plausibili spiegazioni alternative». In 113 pagine i giudici Avenoso, Cenci e Volpe, spiegano punto per punto perché hanno assolto Franco, Paola, Francesca e Giuseppe Colaiacovo, insieme a Pierpaolo Ligi, Massimo Ceccarelli e Gustavo Messina. Dopo la sentenza di assoluzione nell’affaire della dinasty eugubina della famiglia Colaiacovo, i giudici che ne hanno sancito la loro innocenza «per non aver commesso il fatto» demoliscono anche il movente.
Movente non regge «Il movente – scrivono i giudici -, costituito da un asserito insanabile ed aspro contrasto familiare/societario, nel contesto di una non florida situazione della Franco Colaiacovo Gold Spa, non ha trovato adeguati riscontri ed anzi appare fortemente indebolito da avverse risultanze documentali e testimoniali». Inoltre, per il collegio, «non solo la perquisizione del 10-2-2006 non appare essere frutto di una delazione preordinata( come sosteneva invece il pubblico ministero, ndr), ma la sua coincidenza con la riunione per il rinnovo delle cariche della Fondazione Cassa di Risparmio, risulta essere del tutto casuale».
Perquisito non solo Carlo Colaiacovo Sempre legate alla famosa perquisizione, per i togati ci sono anche «altre due circostanze che indeboliscono ancora la tesi accusatoria, e cioè che il complotto poggia anche sulla circostanza che siano stati perquisiti siti di esclusiva pertinenza di Carlo Colaiacovo». Ma per i giudici non è vero perché in quella perquisizione vennero controllati anche il «Park hotel Cappuccini, partecipato dei Colaiacovo imputati» e altri due immobili facenti ancora capo agli imputati.
Calunnia Giuseppe, Francesca e Paola Colaiacovo, insieme ai coimputati Pierpaolo Ligi, Massimo Ceccarelli e Gustavo Messina, erano tutti accusati di calunnia dal pm Antonella Duchini perché «dopo aver falsamente indicato per il l tramite del Messina al TPC di Roma la persona di Carlo Colaiacovo quale ricettatore di opere d’arte, al fine di conseguire il profitto del delitto di cui al sub B, tramite tre esposti anonimi indirizzati alle autorità giudiziarie e forze dell’ordine, oltre che ad altri soggetti istituzionali, falsamente incolpato, sapendoli innocenti ed avendo agito allo scopo di costringere Carlo Colaiacovo a rassegnare le proprie dimissioni da ogni carica sociale e non».
Estorsione Tutti gli imputati erano anche accusati di estorsione perché, in concorso tra loro, «mediante tre esposti anonimi, e due lettere minatorie indirizzate a Carlo Colaiacovo,( contenenti esplicite minacce e il pressante invito a dimettersi), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, mediante minaccia, Carlo Colaiacovo a dimettersi da ogni incarico ricoperto, al fine di creare al medesimo un ingiusto danno con pari profitto per i correi ( consistente per i familiari nel sostituirsi a Carlo nelle cariche e per gli altri in promesse di utilità» .
Innocenti Nessuno degli imputati dunque è colpevole per i giudici, che li hanno assolti «per non aver commesso il fatto», ma, ammoniscono nelle ultime pagine, «al contrario di quanto sostenuto dalla difese, gli esposti e le lettere anonime hanno comunque valenza calunniatoria/intimidatoria. Quanto agli esposti , le accuse in essi contenute non appaiono limitate a riprodurre il contenuto di addebiti oggetto di un procedimento pendente, ma risultano chiaramente volti ad aggravare la posizione di Carlo Colaiacovo, addirittura additandolo come un soggetto svolgente attività di ricettatore senza scrupoli di opere d’arte, operante tali attività quasi a livello professionale, ed anzi mascherando, detta attività con quella di amministratore dei fondi della Fondazione Cassa di Risparmio, protagonista di “uno dei grandi misfatti della storia dei furti di opere d’arte”, sottratte alle perquisizioni grazie anche alla complicità delle stesse forze dell’ordine. Ciò in aperto contrasto con la piena collaborazione offerta fin dal primo minuto dallo stesso Colaiacovo alle forze dell’ordine (il teste Tempesta, ha descritto chiaramente come l’imprenditore si mise ad immediata disposizione degli operanti)».
