Il cosiddetto «ecomostro» di Spoleto

di Chiara Fabrizi

«Il rispetto dell’indice di edificabilità va accertato con riferimento a tutta la superficie del comparto e non soltanto con riferimento all’area di sedime dell’edificio destinato ad abitazioni». E poi. «Il tribunale (di Spoleto, ndr) attribuisce alle dimensioni del complesso edilizio e al suo aspetto moderno l’effetto di turbare il godimento estetico dei visitatori a causa di un negativo impatto del complesso sull’assetto preesistente. Una considerazione personale del giudice piuttosto che dei visitatori del luogo».

Depositate le motivazioni Questo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Perugia nella quarantina di pagine in cui si articolano le motivazioni della clamorosa sentenza d’assoluzione del palazzo della Posterna di Spoleto, noto ai più come «ecomostro». Era il 13 luglio quando il giudice Massimo Zanetti, con a latere Giovanni Borsini e Maria Rita Belardi, pronunciò la sentenza di assoluzione con formula piena per Rodolfo Valentini, Francesco Demegni, Giuliano Macchia, Alberto Zanmatti, Giuliano Maria Mastroforti e Paolo Gentili. Il giudizio della Corte d’Appello ha ribaltato in toto il verdetto di primo grado con il quale il tribunale di Spoleto aveva giudicato i sei imputati colpevoli di aver commesso il reato di abuso edilizio e di deturpamento delle bellezze naturali condannandoli a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di un’ammenda di 25mila euro.

«Indici su tutta la superficie» In primis i giudici del collegio della Corte d’Appello scrivono: «È del tutto legittima la previsione della compresenza nell’ambito di un comparto del Paru (piano attuativo di riqualificazione urbanistica, ndr) di opere pubbliche e private essendo discrezione dell’ente istituzionale», in questo caso il Comune di Spoleto. E poi: «Non trovando alcun ostacolo alla normativa vigente – si legge nelle motivazioni – il rispetto dell’indice di edificabilità va accertato con riferimento a tutta la superficie del comparto e non soltanto con riferimento all’area di sedime dell’edificio destinato ad abitazioni». Ergo: l’area del Paru costituisce un «unicum inscindibile» e gli indici di edificabilità sono stati rispettati.

Deturpamento: «considerazione personale del giudice» Sull’accusa di deturpamento delle bellezze naturali i giudici parlano di mancanza di prove rilevanti ed invitano alla cautela nella formulazioni di giudizi di natura estetica e artistica. «Il tribunale – è scritto nelle motivazioni – attribuisce alle dimensioni del complesso edilizio e al suo aspetto moderno l’effetto di turbare il godimento estetico dei visitatori del luogo a causa di un negativo impatto del complesso sull’assetto preesistente . Una considerazione personale del giudice piuttosto che dei visitatori del luogo. Non vi è prova di rilevanti proteste da parte dei visitatori o della stragrande maggioranza dei cittadini e al contrario l’assenso al progetto rilasciato dalla Soprintendenza dovrebbe quantomeno indurre a procedere con cautela nell’asserire che un complesso edilizio di nuova costruzione soltanto perché di determinate dimensioni e d’aspetto moderno, non possa armonizzarsi con l’ambiente circostante». Infine: «Cautela nel formulare giudizi di natura estetica e artistica – scrivono i giudici – poiché la sussistenza del reato non può dipendere dal senso estetico soggettivo del giudice, ma deve essere ancorati a parametri oggettivi, elementi di prova obiettivi e concreti»

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