La finanza nei mesi scorsi aveva sequestrato l'intera area

di Chia.Fa.

Potrebbe essere il Comune di Nocera Umbra a liberare la discarica di oltre tremila metri quadrati sequestrata nei mesi scorsi dagli uomini della guardia di finanza di Foligno nell’ambito dell’inchiesta sulla ricostruzione post-sisma di Giove di Valtopina. Il Tar ha accolto i due ricorsi, presentati dal curatore fallimentare della «SEM Società Edilizia moderna» e dalla proprietaria del terreno, annullando l’ordinanza con cui il sindaco di Nocera intimava ai due ricorrenti di provvedere a spese proprie alla bonifica dell’area.

La discarica di Campisanti Il caso è quello dei circa tremila metri quadrati in località Campisanti di Nocera dove sono stati collocati «ingenti quantitativi di rifiuti derivanti presumibilmente dalla ricostruzione di Giove di Valtopina». Sull’area di Campisanti, frazione di Nocera, la procura della Repubblica di Perugia, dopo un accertamento della gdf di Foligno, aveva disposto il sequestro e iscritto al registro degli indagati Domenico Nati, proprietario del terreno e titolare della «S.E.M. Società Edilizia moderna», poi deceduto.

L’ordinanza del sindaco di Nocera Il terreno, oggi di Genoveffa Nati, è naturalmente ancora in attesa di essere bonificato. Lo scorso gennaio il sindaco di Nocera, con un’ordinanza, aveva intimato al curatore della Sem e alla Nati di liberare a proprie spese e con l’ausilio di ditte autorizzate gli inerti presenti nell’area di Campisanti. I due hanno impugnato l’atto comunale e presentato due ricorsi distinti, poi riunificati, al Tar dell’Umbria.

«Rimozione rifiuti, non ci sono responsabilità» Il collegio giudicante (presidente ed estensore Cesare Lamberti, consiglieri Carlo Luigi Cardoni e Pierfrancesco Ungari) ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del sindaco. «È da escludere – si legge nella sentenza – l’obbligo giuridico dei ricorrenti alla rimozione dei rifiuti a carico dei proprietari del terreno indipendentemente da ogni altra indagine sulla condotta commissiva dolosa o colposa circa l’abbandono degli stessi». Ed è stata anche escluso «un obbligo sul proprietario del terreno per omissione recinzione o vigilanza vigilare diligentemente affinché i rifiuti non fossero abbandonati e/o depositati sul suo terreno»

«Il Comune può ripulire il sito» Tuttavia se da un lato il Tar ha escluso che a pagare la rimozione dei rifiuti debbano essere il curatore fallimentare della «SEM Società Edilizia moderna» e la proprietaria ereditaria del terreno, dall’altro come evidente ha precisato che il comune di Nocera possa «ordinare ai propri agenti di introdursi nella proprietà privata al fine di prelevare e asportare i rifiuti e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito».