di Chia.Fa.
Il Tar dell’Umbria ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Scheggino ha ordinato al centro rafting Pangea di procedere alla demolizione di tre strutture in legno. L’atto risale al luglio scorso ed è stato impugnato davanti ai giudici amministrativi che, con apposita sentenza, hanno accolto uno dei cinque motivi di censura avanzati dal privato attraverso l’avvocato Giovanni Ranalli, che già nel novembre scorso aveva ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare e quindi il congelamento dell’ordinanza di demolizione. Con la pronuncia del Tar, che dà ragione al centro rafting, il piccolo municipio della Valnerina, che si era costituito in giudizio con l’avvocato Massimo Marcucci, è stato anche condannato a pagare 2 mila euro per le spese di lite.
A permettere al centro rafting di avere ragione sull’ente sono proprio i provvedimenti notificatigli dal Comune, il primo risalente al giugno scorso relativo alla sospensione dei lavori e l’altro emesso a luglio per la demolizione dei manufatti. In entrambi, rileva il collegio dei giudici, «non si fa riferimento ai vincoli paesaggistici e idrogeologici di cui sarebbe gravata l’area» di proprietà dell’ente su cui sono state realizzate le strutture in legno, mentre «la sussistenza degli stessi è emersa soltanto durante il processo amministrativo». Da qui la bacchettata dei giudici che bollano come «inammissibile l’integrazione postuma della motivazione dell’atto», evidenziandone contestualmente anche la carenza, perché in ordinanza «non c’è una qualificazione degli abusi stessi, ovvero delle difformità di realizzazione né la puntuale indicazione dei titoli abilitativi che sarebbero stati necessari per la realizzazione, limitandosi ad affermare genericamente che le stesse “sono state realizzate in assenza delle preventive e previste autorizzazioni urbanistiche-edilizie e paesaggistiche-ambientali”». Con la sentenza viene quindi ribadito che, «nell’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi non è sufficiente che l’amministrazione si limiti a una descrizione materiale delle difformità contestate, essendo necessaria altresì una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo». Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza, «fatti salvi ulteriori atti» che l’ente potrà comunque emettere sui manufatti.
