Autismo Aba

di Chiara Fabrizi

Il Tar dell’Umbria ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un bambino autistico che hanno contestato l’adeguatezza delle cure riconosciute dalla Usl 1 al proprio figlio minore. Considerato che al centro del procedimento c’era la tipologia di terapia, il collegio dei giudici amministrativi ha nominato un consulente tecnico d’ufficio, il quale ha concluso la propria perizia affermando che il «il progetto terapeutico» redatto dall’azienda sanitaria umbra «non risulta essere congruo in termini di intensità e di modalità di svolgimento, non corrispondendo ai bisogni assistenziali del minore e al suo specifico momento evolutivo». Con la sentenza, inoltre, il Tar ha condannato la Usl 1 al risarcimento in favore dei genitori del minore di circa 7.600 euro.

I giudici con la loro decisione evidenziano subito, contrariamente a quanto sostenuto dai familiari, che «l’Usl 1, a seguito della diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ha tempestivamente preso in carico il minore e il nucleo familiare a partire dal 2019», predisponendo per il bimbo e i genitori «trattamenti tra cui il Teacch (treatment and education of autistic communication handicapped children), un ciclo di terapia logopedica e psicoeducativa, supporti anche economici, alcuni dei quali rifiutati dalla famiglia, che ha optato per una diversa linea terapeutica indicata dal Centro autismo di Fano degli Ospedali riuniti Marche Nord»: si tratta dell’Aba (applied behavior analysis) per la quale, si legge in sentenza, soltanto recentemente la Regione ha previsto la formazione del personale.

In questo quadro, i giudici hanno di fatto dovuto valutare l’adeguatezza del trattamento assistenziale-terapeutico predisposto dalla Usl 1, motivo per cui si sono avvalsi di un esperto, il quale, oltre a ritenere «non congruo» le cure proposte dell’azienda sanitaria umbra, ha ravvisato la necessità «di incrementare le ore di intervento comportamentale» sul minore «seguendo l’approccio Aba con 14 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale, distribuite nei vari contesti di vita del bambino; un’ora ogni due mesi di supervisione in ambito familiare, essenziale al fine di apportare e supportare un significativo miglioramento nello stile di vita e nelle competenze adattive del minore», oltre al «proseguimento dell’intervento logopedico (due volte alla settimana)».

Da qui la decisione del Tar che da una parte annulla l’atto con cui nel 2024 la Usl 1, nell’ambito della fase cautelare del procedimento amministrativo, aveva definito un piano terapeutico per il minore, e dall’altro afferma «il diritto del minore a essere preso in carico dalla Usl 1 ai fini dell’erogazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico» Aba così come definito dal consulente e «per una durata non inferiore a 24 mesi», esauriti i quali si dovrà «procedere alla rivalutazione della situazione del minore».

I giudici, inoltre, hanno riconosciuto ai genitori del bimbo «il risarcimento del danno patrimoniale patito, nella misura provata dalle fatture relative alle prestazioni terapeutiche per 2.629,5 euro», mentre per la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dalla famiglia del minore il Tar ha optato per la riqualificazione «in perdita di chance» del bimbo, indicando come il consulente abbia riscontrato «un’esigenza terapeutica per il minore superiore rispetto a quella che i genitori riferiscono di aver potuto autonomamente assicurare». In questo quadro, i giudici in sentenza scrivono che «sussistono elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che il minore, se fosse stato sottoposto al trattamento Aba con l’intensità e le modalità indicate dal consulente, avrebbe avuto chance di miglioramento ulteriore», da qui il riconoscimento di ulteriori 5 mila euro ai genitori. La Usl 1 è stata anche condannata a pagare le spese di giudizio alla famiglia, quantificate in 2 mila euro, e a carico della stessa azienda sanitaria è stato posto anche «il compenso del consulente tecnico d’ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento».

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