di Enzo Beretta
«Tutti i reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto inseriti in un sistema criminale consolidato ed evidentemente preordinato». È quanto si legge nell’ordinanza del tribunale che nei giorni scorsi ha ammesso le intercettazioni nel monumentale fascicolo del processo Sanitopoli sulla presunta gestione illecita di concorsi all’ospedale di Perugia. In questo procedimento risultano imputati, tra gli altri, l’ex presidente della Giunta regionale umbra Catiuscia Marini, l’assessore alla sanità Luca Barberini e l’ex segretario del Pd Gianpiero Bocci.
Inutilizzabili per le difese «I difensori di tutti gli imputati avevano speso parole e memorie a proposito dell’inutilizzabilità delle conversazioni spiate ma secondo i giudici Marco Verola, Francesco Loschi e Sonia Grassi «i difetti di motivazione prospettati risultano insussistenti».
Gravi indizi Nell’atto, di 19 pagine, viene spiegato: «Nel motivare i provvedimenti autorizzativi il gip ha dato conto del contenuto delle informative di polizia giudiziaria e ha richiamato gli esiti di precedenti intercettazioni, illustrando le circostanze di fatto e di interesse investigativo desumibili. Sulla scorta di tali emergenze ha evidenziato come fossero configurabili gravi indizi in relazione a reati contro la pubblica amministrazione, tra cui l’abuso d’ufficio, la turbata libertà degli incanti e la corruzione».
Il trojan Nel corso dell’inchiesta i pm hanno bucato il cellulare dell’ex direttore generale dell’ospedale Emilio Duca con un trojan, un malware inserito nello smartphone. Sul punto i giudici sbrogliano la matassa di «un quadro normativo complesso ed articolato», precisando: «La disciplina vigente al momento dell’effettuazione delle intercettazioni a mezzo del captatore informatico rendeva valevoli anche in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza Scurato quanto all’uso del captatore informativo in materia di criminalità organizzata». Sintetizzando: «Il ricorso al trojan deve ritenersi del tutto legittimo, con conseguente piena e indiscutibile utilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettazione svolta». «Manifestamente infondate» vengono dichiarate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla difesa dell’ex governatrice.
La ricostruzione Nel capitolo dell’ordinanza dedicato all’«eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento» è scritto: «Si tratta, all’evidenza, di un medesimo contesto criminale che giustifica un’indagine unitaria, nell’ambito del quale è possibile ravvisare una connessione oggettiva in quanto tutti i reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in quanto inseriti in un sistema criminale consolidato ed evidentemente preordinato. Significativa – spiegano i giudici – la contestazione di associazione che traccia un legame sostanzialmente forte e non meramente occasionale».
«Appalti e concorsi non sono disgiunti» E «non si può sostenere che la gestione illecita delle procedure d’appalto e dei concorsi nello stesso arco di tempo e ad opera di soggetti in parte coincidenti siano attività tra loro disgiunte e del tutto occasionali. Già nelle prime fasi dell’attività d’indagine sarebbero emersi indici sintomatici di un programma criminoso sufficientemente delineato ex ante, ancorché aperto, non legato a circostanze ed eventi contingenti o comunque non immaginabili al momento iniziale dell’associazione. Circostanza, questa, che sarebbe evidente nella disponibilità e compiacenza manifestata da soggetti che si occupavano della gestione organizzativa dell’Azienda ospedaliera nonché dei loro stretti rapporti con esponenti politici e con i vertici amministrativi compiacenti o, comunque, ben consci della disponibilità sulla quale potevano contare».
«I collanti forti» Valorosi e Duca «risultano essere i ‘collanti forti’ per tutte le contestazioni a carico degli altri imputati ai quali vengono, sì, contestate, condotte distinte (come falso in atto pubblico, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto) ma commesse, secondo l’accusa, per favorire l’associazione avente a oggetto l’illecita gestione di appalti e concorsi».
