di M.R.
Non accetta il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno in Italia e ricorre al Tar: tribunale dà ragione alla Questura di Terni. Il soggetto in questione, un cittadino extracomunitario «giunto – come si legge nel provvedimento degli uffici di via Antiochia – irregolarmente in Italia, all’età di quasi sedici anni. Pur avendo seguito un percorso di integrazione nel contesto sociale italiano, ha poi scelto volontariamente di allontanarsene, come dimostrato dalla condotta criminale tenuta non appena raggiunta la maggiore età, dimostrando così di non aver interiorizzato quelle regole essenziali del vivere civile che ha violato commettendo reati di grave allarme sociale».
Condannato a due anni L’uomo, che ha chiesto l’annullamento di quello stop al rinnovo del suo permesso di soggiorno, davanti al Tar ha vantato il superamento di contotte illecite, un contratto di lavoro, la volontà di aprire un centro di assistenza per migranti e il legame affettivo con una donna italiana nonché la sospensione condizionale della pena a due anni di reclusione che gli era stata inflitta dal Tribunale di Terni per reati di droga. Diverse le contestazioni mosse alla Questura relativamente alla notifica negativa del rinnovo di permesso di soggiorno. Tuttavia il Tar ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Spaccio di droga Sul provvedimento grava proprio la condanna. Nel caso in esame, la sentenza, pronunciata in esito ad indagini che hanno coinvolto altri imputati, tra cui il fratello maggiore (il quale ha subito una condanna appena più lieve), ha riconosciuto il ricorrente colpevole di oltre cento episodi di cessione di stupefacenti, anche a minori ed il giudice penale ha sottolineato che «la qualità e quantità della sostanza stupefacente oggetto di detenzione e spaccio, le modalità esplicative del disegno criminoso, appaiono indicativi di una condotta dell’imputato organizzata e sistematica».
Tar Sulla stessa linea la Questura: «La vendita di sostanze droganti – è scritto nel diniego del permesso di soggiorno – non è, per esperienza investigativa, un reato che può ricondursi ad episodiche manifestazioni; per essere ‘spacciatori’ occorre essere ben inseriti in una rete di conoscenze e di complicità, che consentano agevolmente l’acquisizione e la vendita illegale delle sostanze psicoattive proibite, senza rischi per il fornitore e per i futuri clienti. Acclarata dunque la pericolosità sociale del soggetto, il Tar ha ritenuto legittimo e logico l’approccio della Questura al caso: al soggetto in questione non può rinnovarsi il permesso di soggiorno.
