di Ma. Gi. Pen.

Trentacinque milioni di euro di risarcimento per ‘danni da ritardo’ quelli che la Enersi Technology società agricola srl ha chiesto in merito alla bagarre per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano a Vascigliano. Il Tar dell’Umbria ha detto no rigettando il ricorso della società dopo la sentenza non definitiva di gennaio

Il ricorso contro Regione e Comune di Stroncone In sostanza, la Enersi Technology ha agito per «l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento» per il rilascio dell’Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano e per la condanna di Regione Umbria e Comune di Stroncone al risarcimento del danno da ritardo «anche per perdita delle occasioni di cessione dell’impianto e degli incentivi statali a causa dell’illegittimo ritardo maturato nella conclusione del procedimento». Tuttavia i giudici avevano accertato che la giunta comunale di Stroncone aveva «riavviato il procedimento, deliberando, rispettivamente, la presa d’atto della conclusione della fase preliminare e l’avvio della fase di consultazione pubblica». 

Niente risarcimento La società ricorrente, si legge ancora nella sentenza del Tar, «ha insistito sulla sussistenza del danno da ritardo a fronte del mancato rilascio del titolo ed ha precisato le proprie richieste risarcitorie, depositando in data 3 luglio 2025 una relazione per la quantificazione dei danni relativi alla perdita di investimenti, fondi Pnrr, tariffe premio e occasioni di vendita a firma dell’amministratore della Enersi Technology nella quale il risarcimento complessivo richiesto ammonta a  34.825.000 euro ‘parzialmente da attualizzare’». Il Il 23 settembre in udienza per la trattazione della domanda risarcitoria il Tar ha rigettato le istanze: «Per il diritto al risarcimento dovrebbe verificarsi l’inosservanza da parte dell’amministrazione del termine di conclusione del procedimento. Nel caso che occupa, la sussistenza di tale presupposto è stata negata. Pertanto la domanda non può che essere rigettata».

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