di Enzo Beretta

Venti pagine mettono il sigillo sulla vicenda giudiziaria di Appaltopoli. A gennaio la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata contro Massimo Lupini, Maria Antonietta Barbieri, Fabio Patumi e Adriano Maraziti – perfino il reato associativo si è prescritto – condannando al pagamento delle spese processuali Lucio Gervasi, Amleto Pasquini, Marcello Betti e Giovanni Rinalducci ai quali era stato rigettato il ricorso. Secondo la Suprema Corte le motivazioni della sentenza lo «scambio di buste» tra alcuni pubblici ufficiali e altri imprenditori rappresenta solo un «semplice sospetto» di corruzione. E le parole di Mariotti e Broganelli, «che hanno sostanzialmente fondato tutto l’impianto accusatorio, provengono da persone che sono decedute prima del dibattimento» perciò «mai sottoposte all’esame incrociato in aula». In ogni modo risultano «marcatamente carenti sul tema della precisione e della concordanza tra loro». I giudici della Sesta sezione penale nelle loro motivazioni le hanno definite «generiche e scarne di indicazioni concrete».

Il ‘sistema’ «Concordano – è scritto nella sentenza – solo genericamente e per linee molto generali sui temi di fondo». «Comuni», seppur in «termini generici e imprecisi», le dichiarazioni di «un ‘sistema’ al quale i privati costruttori dovevano sottostare per poter vincere le gare di appalto, ‘sistema’ caratterizzato dalla necessità di corrispondere somme di denaro ai pubblici ufficiali volta a volta deputati alla decisione finale sulle relative assegnazioni». Nonostante ciò si lamenta la mancata «consonanza di dettaglio circa i dati fondamentali e caratterizzanti della vicenda» come «l’effettiva indicazione di tutti i pubblici ufficiali che avrebbero ricevuto le somme non dovute, l’entità delle stesse rapportate a ogni singolo imprenditore e le modalità concrete ed effettive di alterazione di ogni singola gara indicata nell’imputazione. Elementi – si legge – che soli avrebbero potuto realizzare quella completezza di dettaglio e quella consonanza di indicazioni di accusa che avrebbero permesso di riconoscere nelle due dichiarazioni il fondamento effettivo dell’affermazione di responsabilità degli imputati per tutti i reati contestati, sia per l’associazione a delinquere per il quale è stata pronunciata in appello sentenza di condanna, sia per quelli ormai prescritti ma che la Corte ha affermato come oggettivamente sussistenti ai fini della conferma delle disposizioni civili della sentenza di primo grado».

La riunione programmatica L’autenticità di alcune frasi viene messa in discussione dalla Suprema Corte: «La riunione programmatica cui allude Mariotti, quella dell’8 agosto 2007, nella quale si sarebbero concordate le linee di alterazione delle gare, resta in realtà un’affermazione di Mariotti». E «il dato documentale di cui parla la Corte senza alcuna altra specificazione è talmente generico e vago da non consentire di affermare che, effettivamente, in quella riunione, si sono trattati gli argomenti indicati da Mariotti. Sono prive di reale indicazione di accusa, se non all’interno di una logica del mero sospetto, gli incontri tra alcuni pubblici ufficiali e alcuni imprenditori, di cui non si conosce la ragione, e lo scambio di buste tra gli stessi, di cui non si conosce il contenuto e che, in alcuni casi, sono state credibilmente giustificate dalle difese con affermazioni che avrebbero ben potuto e dovuto essere confutate con maggior accuratezza».

Il dato di fatto più ‘eclatante’ «Insufficienti e contraddittorie» risultano invece le prove dell’ipotizzata corruzione a carico dell’ex capo del compartimento dell’Anas, Amleto Pasquini, in quanto «al di là di generici accenni» non è spiegato «quali concreti atti di ‘pressione’ siano stati effettivamente svolti dall’imputato oltre a un generico interessamento, nemmeno descritto, per accelerare le pratiche di liquidazione delle riserve a favore dell’imprenditore Carini prima del suo trasferimento». «Il pagamento della cena per 83 persone da parte dell’Ance – è scritto -, che costituisce il dato di fatto più ‘eclatante’, corrispondeva comunque a un’iniziativa collettiva di saluto e commiato offerta a Pasquini dall’associazione dei costruttori, alla quale ultima spettava assai verosimilmente il saldo del relativo conto».

La dichiarazione dell’avvocato Di Mario Spiega l’avvocato Nicola di Mario in una breve dichiarazione: «Il tenore delle statuizioni contenute nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione non credo possa costituire oggetto di interpretazioni diverse dai significati letterali compendiati nella decisione del giudice di legittimità. Si è ritenuto, infatti, che la prova del reato associativo e dei presunti delitti scopo è apparsa insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 530 secondo comma. La pronuncia ha, quindi, rimosso, in modo definitivo, la pretesa stabilità dell’impianto accusatorio giudicato inidoneo a fondare qualunque affermazione di responsabilità a carico degli imputati».

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