di M. To.
Il problema non è rappresentato tanto dai 10mila euro che la Usl Umbria 2 e il Consorzio Cooperative Costruzioni, la Tofi Impianti Elettrici e la Gsa Global Service dovranno versare alla Cofely Italia per un servizio che non avrebbe potuto eseguire. Ma quanto il fatto che, secondo il Tar dell’Umbria, la stessa Usl Umbria 2 ha l’obbligo «di indire una regolare gara per l’affidamento del servizio».
Le polemiche A pochi giorni dal ‘botta e risposta’ tra la Asl2 e la Uil, sui presunti sprechi denunciati dal sindacato, una sentenza del Tar – secondo il quale l’azienda sanitaria non avrebbe accettato una proposta economicamente più vantaggiosa da parte di un possibile fornitore di energia, potrebbe rinfocolare le polemiche.
La storia La Cofely Italia, stando alla sentenza del Tar, avrebbe proposto all’azienda sanitaria la fornitura del servizio energia per il periodo 1 ottobre 2013/30 settembre 2020 con un’offerta che avrebbe consentito un sensibile risparmio rispetto al servizio sin allora fornito per le strutture aziendali. Ma il servizio è stato affidato «ad altro operatore del settore» rappresentato dall’Ati composta da Consorzio Cooperative Costruzioni, Tofi Impianti Elettrici e Gsa Global Service, affidatario dell’analogo servizio relativo alle strutture dell’Asl 3 di Foligno».
Il ricorso La Cofely Italia aveva fatto ricorso perché «l’affidamento non è avvenuto all’esito di un’apposita procedura selettiva, ma in esito alle varianti nell’esecuzione degli appalti, senza che vi fosse variazione dell’oggetto del contratto, realizzandosi così un affidamento del tutto distinto da quello del rapporto originario»; ma anche perché «non è desumibile alcuna ragione per cui l’azienda sanitaria abbia affidato automaticamente il servizio all’Ati controinteressata, anche perché l’offerta predisposta per il servizio dalla ricorrente risultava più conveniente per l’amministrazione».
La difesa La USL Umbria 2 ha replicato che, «in seguito all’incorporazione dell’ASL 4 di Terni nella ASL 3 di Foligno e alla costituzione della nuova USL Umbria 2, era stato ritenuto di individuare un percorso unitario per gli affidamenti dei servizi e delle forniture introducendo, allorché possibile, varianti al contratto del codice appalti e del regolamento di esecuzione».
Il giudizio Ne è scaturito l’inevitabile ‘botta e risposta’ davanti ai giudici del tribunale amministrativo regionale che, alla fine, ha sentenziato che il ricorso della Cofely Italia «deve essere conclusivamente accolto e devono conseguentemente essere annullati, nei limiti dell’interesse, i provvedimenti di cui all’atto introduttivo e ai motivi aggiunti» ed ha «conseguentemente, affermato l’obbligo della Usl Umbria 2 di indire una regolare gara per l’affidamento del servizio». Oltre ai 10mila euro di risarcimento che, come detto, sembrano il problema minore.
