Niente accorpamenti obbligatori sotto i mille alunni

di D.B.

Niente accorpamenti obbligatori per asili, scuole elementari e medie sotto i mille alunni complessivi. La Corte costituzionale infatti, con la sentenza 147 (presidente Alfonso Quaranta, giudice redattore Sergio Mattarella), ha accolto il ricorso presentato unitariamente dalle Regioni Toscana, Emilia, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata. La Suprema corte boccia così una parte della manovra estiva 2011 dell’allora governo Berlusconi dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19 comma 4 della suddetta manovra. La sentenza stabilisce infatti che il provvedimento è in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, ossia quello che fissa, dopo la contestata riforma del 2001, le competenze legislative di Stato e Regioni. La materia in questione, quella che riguarda in questo caso la programmazione della rete scolastica, è di «competenza concorrente» e quindi lo Stato non può decidere in modo autonomo ledendo i poteri delle Regioni.

L’articolo contestato «Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado – così recita l’articolo della manovra giudicato costituzionalmente illegittimo – sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche».

Casciari: soddisfazione «Soddisfatta» per l’esito del giudizio la vicepresidente della Regione Umbria con delega all’Istruzione, Carla Casciari, che in una nota di palazzo Donini parla di un «provvedimento che, di fatto, invadeva la sfera di competenza regionale». La Corte ha invece giudicato infondata la questione di illegittimità costituzionale sul comma 5 dello stesso articolo 19 che fissa un tetto di 600 alunni (ridotto a 400 per gli stessi casi di cui sopra) per dotare un istituto di dirigenti scolastici. «Ciò significa che non saranno assegnati dirigenti scolastici e neanche personale amministrativo; tale ulteriore taglio di organico fa seguito ad un triennio di tagli al personale docente e “Ata” che ha già prodotto 8 miliardi di risparmio sul capitolo istruzione pubblica».

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