di Ivano Porfiri
Il cosiddetto «superticket» sull’intramoenia non è un ticket ma un tributo su una prestazione privata e in quanto tale non può essere imposto dalla Regione e, anche laddove la Regione potesse, starebbe al consiglio e non alla giunta la potestà. Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tar dell’Umbria ha accolto i tre diversi ricorsi dei medici sul contributo straordinario del 29% imposto sulle prestazioni “intramurarie” con la delibera di giunta 3 del 9 gennaio 2012 e successivamente ratificata dai ministeri della Salute e dell’Economia e finanze. In ogni caso, non ci sarà nessuna restituzione dei «superticket» pagati finora.
Colpo inatteso E’ un duro e inatteso colpo alla politica sanitaria regionale la decisione del tribunale amministrativo, che sconfessa così la strada imboccata dalla giunta Marini per evitare di gravare ulteriormente di 10 euro i ticket sulle ricette. Un’ultima polpetta avvelenata di Tremonti quel diktat sui denari che le Regioni a posto con i conti (come l’Umbria) avrebbero voluto coprire con risorse proprie ma che fu imposto dovessero provenire dalla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Ebbene, tra il ticket generalizzato e un prelievo sull’intramoenia, si scelse quest’ultima strada. Sbagliando, secondo la sentenza del Tar.
I ricorsi Tre i ricorsi sostanzialmente analoghi presentati al Tar dai medici: quello di un gruppo di 13 dirigenti del Santa Maria della Misericordia rappresentati dagli avvocati Daniele Porena ed Antonio De Angelis più quelli della Fp Cgil e della Cimo-Asmd (Coordinamento italiano medici ospedalieri – associazione sindacale medici dirigenti). Il Tar non li riunifica ma si esprime in modo univoco. I medici, in pratica, lamentano un calo delle prestazioni in intramoenia nel 2012 rispetto al 2011 per l’introduzione del balzello che rende poco concorrenziale questo tipo di prestazioni private.
E’ un tributo Per il Tar «Il ricorso è fondato». Per il collegio, infatti, il prelievo del 29% non è una «forma di compartecipazione» alla spesa sanitaria «bensì una ben diversa forma di “finanziamento della spesa pubblica sanitaria”» essendo nel caso dell’intramoenia «gli oneri già totalmente a carico degli assistiti». «La misura – si legge quindi nella sentenza – travalica quindi l’ambito delle “misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie” non avendo finalità di compartecipazione alle prestazioni del Ssn, per porsi invece quale misura sostanzialmente tributaria di imposizione indiretta dell’attività intramoenia». Per i giudici, infatti, le prestazioni in regime di intramoenia, in quanto erogate su specifica scelta del paziente e con costi a suo carico, non possono ricondursi nel novero delle prestazioni erogate dal Ssn al fine di soddisfare i Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr)».
Eventualmente doveva decidere il Consiglio Essendo un’imposta indiretta, «avrebbe dovuto essere introdotta mediante legge dello Stato, non disponendo la Regione di potestà impositiva autonoma». La Regione, quindi non era competente ad emanare l’ordinanza. Ma anche «laddove volesse escludersi la natura di imposta» per il collegio sarebbe dovuto essere il Consiglio regionale e non la giunta con una delibera ad introdurre il prelievo.
No alla restituzione Bocciata, dunque forma e sostanza del provvedimento. Tuttavia, non ci sarà nessuna restituzione a quanti hanno finora già pagato il «superticket». Nonostante la fondatezza del ricorso, per il Tar «la retroattività degli effetti dell’annullamento sarebbe oltremodo incongrua ed iniqua, in quanto potrebbe determinare, senza alcun vantaggio per gli odierni istanti (i medici, ndr), possibili squilibri finanziaria nell’esercizio 2012».
Tomassoni: «Valuteremo» Dalla Regione la reazione è stata di sorpresa alla sentenza. L’assessore alla Sanità Franco Tomassoni per ora non commenta. «La sentenza non è ancora uscita: appena ne avremo visione la valuteremo insieme all’avvocato e prenderemo una posizione», si limita a dire. Scontato, comunque, il ricorso al Consiglio di Stato. Sarà comunque necessario il ritiro immediato della delibera.
Zaffini all’attacco Il primo a rendere nota la decisione è stato il consigliere regionale Franco Zaffini che attacca: «Adesso la Regione rimborsi i pazienti che sono stati costretti a pagare il trenta per cento in più di ticket sulle visite specialistiche; l’assessore, dopo aver chiesto scusa venga in commissione a spiegare come intende procedere ai rimborsi e con quali risorse farvi fronte». «Come facili profeti – aggiunge l’esponente di centrodestra – avevamo detto che la Giunta su questa partita andava a sbattere: oggi il Tar accoglie le ragioni dei medici ricorrenti, che peraltro erano stati completamente estromessi dal percorso decisionale sull’introduzione della supertassa, e annulla tutti i provvedimenti posti in essere dall’esecutivo di palazzo Donini».
Mozione di sfiducia Zaffini, insieme ad altri esponenti del centrodestra starebbe mettendo nero su bianco una mozione di sfiducia individuale per l’assesore Tomassoni. «L’arroganza e l’ignoranza – sottolinea Zaffini – quando fanno cumulo producono mostri, nel caso dei pubblici amministratori producono danni gravi sulla pelle dei cittadini, l’assessore ne dovrà rispondere in termini politici, ma intanto restituisca prontamente il maltolto».
Soddisfazione da parte dei ricorrenti «Apprendiamo con grande soddisfazione della sentenza di accoglimento pronunciata dal Tar Umbria sul ricorso da noi proposto – commentano gli avvocati Daniele Porena e Antonio De Angelis -. Il Collegio ha mostrato di condividere pienamente le principali censure mosse al provvedimento della Regione. La sentenza si è soffermata sui profili di incompetenza, violazione della legge e violazione della stessa Carta costituzionale. Il Collegio ha in particolare censurato l’introduzione di un nuovo ed autonomo tributo da parte della Regione laddove la stessa è carente della relativa potestà. Ancora, motivo di accoglimento del ricorso è stato quello inerente il fatto che l’Amministrazione non può richiedere una “compartecipazione alla spesa pubblica” laddove – come nel caso delle prestazioni libero professionali gravate dal provvedimento – spesa pubblica non vi è. Il Collegio ha poi voluto escludere l’efficacia retroattiva della propria pronuncia. Ciò, se da un lato esclude l’insorgenza di un obbligo automatico in capo alla Regione per la restituzione delle somme indebitamente trattenute, non sembra escludere che a tali rimborsi si debba dar luogo laddove vi sia apposita richiesta avanzata su iniziativa del singolo paziente»
Medici soddisfatti Anche la Cimo-Asmd esprime «piena soddisfazione» per la decisione del Tar. «La Cimo – si legge in una nota – insieme ad altri sindacati medici, hanno condotto e vinto una battaglia contro l’atteggiamento punitivo e di chiusura della Giunta regionale ottenendo un importante riconoscimento dei diritti della categoria medica e dei cittadini per i quali l’aumento delle tariffe avrebbe significato un ulteriore ed inutile balzello».

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