di Ivano Porfiri
L’impianto a biogas da 999 KW di San Martino in Campo s’ha da fare. Il Tar dell’Umbria, con la sentenza n. 303 del 23 maggio, ha respinto il ricorso promosso dal Comitato per la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini (ex No Maxistalla) e, di fatto, ha dato ragione al Comune di Perugia, alle Opere Pie Riunite e all’Arpa Umbria.
Il ricorso Il ricorso contestava gli atti della procedura autorizzativa semplificata (Pas) del Comune di Perugia per la realizzazione e l’esercizio da parte delle Opere Pie Riunite di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, comprensivo di un sistema di cogenerazione, in località San Martino in Campo. Tra i motivi del ricorso la separazione dell’impianto autorizzato, che ha una potenza elettrica di 999 kW, dall’impianto della stalla di allevamento dei bovini, «in chiara elusione della normativa sulla valutazione di impatto ambientale; avrebbe invece dovuto essere effettuata una valutazione unitaria dei due progetti (stalla ed impianto a biomassa), anche perché l’impianto sarà alimentato anche con i liquami della stalla di allevamento». Per i ricorrenti «risulta altresì violato il fondamentale principio di precauzione, in quanto non sono stati valutati, nel progetto, alcuni pericoli derivanti dalla costruzione dell’impianto a biogas, pure denunciati nella diffida del Comitato ricorrente; in particolare, la zona risulta vulnerabile a nitrati, soggetta a rischio idrogeologico e di contaminazione della falda acquifera; vi è inoltre il problema delle emissioni odorigene in un’area fortemente antropizzata per la presenza di centri abitati, il problema della viabilità, e sussistono anche aspetti di rilievo paesaggistico, con rischio di snaturamento del paesaggio rurale, ed in considerazione della presenza del vincolo di unità».
Ricorso infondato Il giudice amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso chiarendo, uno ad uno, gli undici punti sollevati dal Comitato. Tra questi, particolare attenzione viene prestata alla legittimità che l’impianto possa essere realizzato dalle Opere Pie Riunite, ovvero un soggetto giuridico di diritto pubblico, la cui attività prevalente fra l’altro è l’agricoltura e non la produzione di energia. Il Tar respinge pur definendo la vicenda «complessa» tanto che in calce alla sentenza non addebita le spese processuali, come di consueto, a chi perdo. «Sussistono giusti motivi – si legge – in ragione della complessità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di giudizio».
Impatto ambientale Riguardo il punto specifico dell’autorizzazione ambientale assegnata in base alla separazione del progetto impianto energetico dalla maxistalla, per il Tar il ricorso «non appare fondato, in quanto si evince dalla documentazione versata in atti che in data 18 ottobre 2010 il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto alla realizzazione di un centro zootecnico in località San Martino in Campo per incompatibilità urbanistica». Mentre sulla localizzazione, questa è avallata da una approfondita istruttoria degli organi competenti (ASL, ARPA e Regione, che hanno peraltro imposto le prescrizioni del caso per minimizzare l’impatto).
Il Comune: conferma della sicurezza «In conclusione – afferma una nota del Comune – non sussiste alcuna delle illegittimità paventate dal Comitato, ed anzi l’azione amministrativa è risultata rituale, corretta e completa. La sentenza fornisce l’ennesima ed autorevole conferma sulla sicurezza dell’installazione che, giova ricordare, s’inserisce nel sistema delle fonti rinnovabili per la produzione di energia verde, come tale privilegiata dalle norme, anche internazionali, proprio in favore dell’ambiente».
