di Marta Rosati
Trentatré anni, una compagna e progetti familiari in cantiere, mentre l’attività sognata e aperta otto anni fa a Terni, cresce di anno in anno in termini di fatturato, con immensa soddisfazione anche di papà, che ha contribuito a suo modo per il negozio. Lorenzo Giustinelli, titolare del cannabis shop ‘Doctor green’ di via Damiano Chiesa, che conta due dipendenti, si racconta in un momento di incertezza normativa per il seguito del suo punto vendita, con quel pizzico di ottimismo che ha sin qui caratterizzato il suo approccio.
Terni Rimasto orfano di madre proprio nel giorno del suo decimo compleanno, è cresciuto con l’interesse per gli sviluppi e le scoperte in campo medico, pensando che, con un tumore come quello, se solo fosse sopraggiunto più tardi, sua madre forse sarebbe stata curata e sarebbe ancora viva. Contestualmente ha iniziato a documentarsi sui cosiddetti rimedi naturali dal potere curativo e ha scoperto le proprietà analgesiche, antinfiammatorie e rilassanti della canapa, utilizzata per trattare dolori di diversa natura, talvolta prescritta a pazienti oncologici. Con l’introduzione, in Italia, della Legge agricola del 2016, come altri, ha dunque scorto nella filiera della canapa un’opportunità di lavoro e, esercitando in qualche modo una ‘forzatura’, ha aperto il suo negozio.
Cannabis light La legge consente coltivazione e lavorazione di tutte le parti della pianta; pur non indicando espressamente che ne è poi consentita la vendita; in questo modo, il commercio della canapa, all’interno di quella normativa, non risulta però neppure vietato ed è in quel ‘vuoto’ che i cannabis shop hanno trovato spazio per avviare il proprio business: sfruttando, di fatto, un non divieto. «Non appena avviata l’attività lavoravo no stop da mattina a sera compresa la domenica». Oggi, nelle ore e nei giorni di chiusura, compensa col distributore automatico installato all’esterno. Dietro il bancone del negozio, non ci si annoia mai: spesso si crea la fila di clienti. Ma torniamo alle normative, perché la 242, consente l’uso della canapa per alimenti, cosmetici, fibre, semilavorati, materiale per sovescio, bioedilizia e bioingegneria, fitodepurazione, coltivazioni didattiche e di ricerca e florovivaismo professionale.
Doctor green Nel negozio di Lorenzo il viavai di persone, comprende italiani, stranieri, uomini, donne, genitori e figli, professionisti, artigiani, operai. La vendita ai minori è off limits per scelta della categoria. La clientela è estremamente variegata, prima di acquistare molti chiedono e si informano su tutto. Al titolare 33enne, diffondere la cultura del settore piace tantissimo. Ad ascoltarlo ci si immerge in un contesto di risultati scientifici, normative che si susseguono, anche in contrasto tra loro, e battaglie davanti a diverse Corti di giustizia. «Durante il boom di vendite – testimonia Lorenzo -, in pieno Covid, quando molte persone si sono avvicinate a questo mondo e ci siamo ritrovati a fare anche 200 consegne al giorno, l’allora ministro Salvini ha minacciato di chiudere tutte le attività come la mia. È così che si è registrata una brusca frenata alle nuove aperture. È nello stesso periodo – ricorda Lorenzo – che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno affrontato la questione della legalità della commercializzazione di derivati della canapa».
Il Palazzaccio Il caso nasceva dal ricorso di un Procuratore della Repubblica contro l’annullamento di un sequestro di inflorescenze di canapa. La Corte ha stabilito che la legge agricola 242/2016, che promuove la filiera agroindustriale della canapa, integra in qualche modo il Testo Unico in materia di Stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La punibilità, stabilisce la sentenza, è esclusa se il giudice accerta, caso per caso, che il prodotto è concretamente privo di qualsiasi effetto drogante. Nello specifico, il Testo Unico Stupefacenti vieta e sanziona penalmente la coltivazione, la produzione, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui la cannabis e i suoi derivati (foglie, inflorescenze, resina, olio), senza distinzioni basate sulla percentuale di principio attivo (Thc). La Legge n. 242/2016 promuove invece la coltivazione e la filiera della cannabis sativa L. con basso contenuto di Thc (dallo 0,2% allo 0,6%) senza vietarne la vendita. La sovrapposizione ha creato una certa confusione.
A scopo collezionistico Quel che va chiarito è che non esiste una via libera alla vendita di inflorescenze per ‘uso ricreativo’. Di base dunque c’è già uno stop ai derivati destinati al consumo umano in forme assimilabili al fumo o all’inalazione. Ma, del resto, l’uso che ne fa il cliente, può essere responsabilità del commerciante? Evidentemente no, dal momento in cui sulle confezioni del prodotto venduto le indicazioni parlano di scopo didattico, scientifico, tecnico e collezionistico. Tuttavia non sfugge che, oltre a gadget di vario tipo, semi e potenti fertilizzanti, i cannabis shop siano autorizzati a vendere test salivari tipo quelli utilizzati dalle forze dell’ordine per accertare se gli utenti della strada siano sotto effetto di sostanze stupefacenti.
I contrasti normativi Recentemente, a mescolare di nuovo le carte in tavola, l’articolo 18 del dibattuto decreto Sicurezza che introduce il divieto di tutte le attività legate ai fiori di canapa, senza distinguere tra usi leciti e illeciti. “Questa disposizione – è riportato in un documento dell’associazione Imprenditori canapa Italia – rischia di penalizzare gravemente il settore industriale. Il divieto colpirebbe direttamente i produttori che utilizzano l’intera pianta, infiorescenze incluse, per fini industriali e commerciali leciti, come la produzione di Cbd per uso cosmetico e alimentare, riconosciuti e regolamentati a livello europeo. Allo stesso modo, verrebbe compromessa l’intera attività florovivaistica, che comprende la produzione di fiori secchi recisi. Avrebbe impatto su 3mila aziende ed è in contrasto con la normativa europea“.
Spettro Ddl Sicurezza «È fondamentale – sostiene Lorenzo, come tutti i rappresentanti del settore – che la normativa italiana sia allineata a quella europea, garantendo un quadro normativo chiaro e stabile. L’inclusione dei fiori di canapa tra le attività vietate ai sensi dell’Art. 18 del Ddl Sicurezza rischia di compromettere lo sviluppo di un comparto in crescita, con gravi ripercussioni economiche, sociali e legali». Lo ha spiegato quella consigliera regionale del M5s che, in Piemonte, all’interno dell’aula dell’assemblea legislativa, ha fatto il gesto di rollare una canna. Il titolare di Doctor green, sempre perché animato da un sano ottimismo, appare abbastanza fiducioso. È dello scorso mese l’ordinanza del giudice del Tribunale di Trento che ha respinto il ricorso di due aziende che coltivano cannabis legale, contro l’articolo 18 del decreto sicurezza, stabilendo che “chi coltiva e vende legalmente può continuare a farlo (rispettando il limite massimo di Thc dello 0,6%)”.
Cannabis domani L’appello di Lorenzo alla politica, ricordando che la canapa è alla base di numerosi farmaci è: «No ad approcci ideologici alla materia, più attenzione agli studi scientifici e alle ricadute imprenditoriali, occupazionali, sociali e legali che il settore ha sull’economia del Paese e basta con un’Italia che ha mille Italie dentro, per differenze interpretative da un territorio all’altro, tra Corpi di polizia e Tribunali e a tutela degli interessi di alcuni, più che di altri. Uno sviluppo sano del settore è possibile. Meritiamo rispetto e fiducia».
