di Dan.Bo.
Nessuna ‘corsia preferenziale’, seppur «per ragioni sicuramente commendevoli e in linea astratta conformi ad altre disposizioni contenute in leggi statali», può essere aperta a quelle imprese vittime della mafia relativamente ai bandi per l’affidamento di contratti con la Regione e con altri soggetti. A stabilirlo è stata la Corte costituzionale che ha bocciato l’articolo 10, commi uno e due, della legge regionale 16 del 2012. La sentenza (relatore il giudice Alessandro Criscuolo) è stata depositata giovedì e lì si spiega che la norma bocciata «introduce per dette imprese (e sia pure per ragioni commendevoli) un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un’alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato».
La sentenza La Regione con quell’articolo della legge stabiliva la possibilità per la giunta di adottare «misure e criteri» per attribuire a quelle imprese vittime di reati di mafia o comunque di criminalità organizzata, «posizioni preferenziali – è scritto nel testo – nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali». Tra le possibilità si prevedeva anche quella dell’«affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario». Nella sentenza la Corte ribadisce che la potestà legislativa in materia di gare è di esclusiva competenza statale, e che la Regione non può legiferare in modo diverso da quanto previsto dal Codice dei contratti.
