Neonati all'ospedale di Perugia (foto F.Troccoli)

di Ivano Porfiri

«Nell’attuale contesto sociale e giuridico non è possibile affermare che l’instaurazione di relazioni genitoriali tra genitori dello stesso sesso ed il figlio frutto del loro progetto di famiglia non tuteli il suo preminente interesse dato che non ha alcuna evidenza scientifica, ed anzi l’amore di due genitori omosessuali è equivalente a quello di due genitori eterosessuali nella misura in cui consente al figlio di crescere in un ambiente coeso quale quello famigliare». E neppure che «tale instaurazione per effetto del riconoscimento degli effetti di un atto formato all’estero risulti contrastare con principi fondamentali dell’ordinamento, pur prendendosi atto delle scelte del legislatore ordinario di non consentire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due donne e di non disciplinare la genitorialità omosessuale». Sono due dei passaggi chiave della sentenza depositata mercoledì 22 agosto con cui la sezione civile della Corte di appello di Perugia – presieduta da Salvatore Ligori con consigliere Claudia Matteini e consigliere relatore Francesca Altrui – rigetta il ricorso contro la sentenza di primo grado avanzato dall’avvocatura distrettuale dello Stato per conto del sindaco di Perugia Andrea Romizi quale ufficiale di stato civile e del ministero dell’Interno sul cosiddetto “caso Joan”.

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Conflitto di interessi Scorrendo la sentenza, la Corte d’appello respinge, innanzi tutto, la tesi dell’inammissibilità del ricorso del sindaco e del ministero da parte dei difensori della famiglia di Joan. I giudici, però respingono anche il supposto “conflitto di interessi” proposto dal ricorso tra quelli delle madri di vedersi riconosciute come famiglia e quelli del minore. «La deduzione del conflitto – scrivono nella sentenza – è privo di qualsiasi allegazione e fondamento probatorio specifico. Mancano – per i giudici – indizi di situazione di incompatibilità tra gli interessi delle genitrici e quelli del minore». Inoltre, «ritenere che la relazione sottostante (coppia omo-affettiva) sia potenzialmente contrastante con l’interesse del minore è contrario al principio di non discriminazione sancito dalla corte di Strasburgo», secondo i giudici, che citano il caso del riconoscimento in Austria dell’adozione del figlio di un partner omosessuale.

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Cosa è l’ordine pubblico? Ma è sul merito del concetto di «ordine pubblico» che poggiava anche il secondo ricorso, come avvenuto per il primo. Sul fatto, cioè, che l’atto di trascrizione dello stato civile spagnolo potesse contrastare con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Per i giudici di appello, che citano diverse sentenze della Cassazione, «oggi costituisce consolidato principio che la nozione di ordine pubblico non è enucleabile esclusivamente sulla base dell’assetto ordinamentale interno» e il «legame con l’ordinamento nazionale è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo ed innanzi tutto, dalla Costituzione, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Secondo questa interpretazione «il giudice italiano deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a una o più norme interne, ma se esso contrasti con il nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento». Altrimenti, fa notare la sentenza, «dovrebbe ravvisarsi una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana». Cioè, anche se il piccolo Joan è stato riconosciuto figlio di due madri in uno Stato dove, al contrario dell’Italia, è permessa la fecondazione eterologa, non basta questo a violare l’ordine pubblico. Bisogna solo verificare che non si vadano a violare i principi fondamentali della legge italiana e in questo caso – secondo i giudici – a prevalere è il «superiore interesse del minore per la sua rilevanza costituzionale primaria».

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Prevale interesse del minore Citando una sfilza di sentenze nel panorama europeo, i giudici d’appello sottolineano che «sanciscono, in tema di rapporti familiari, la prevalenza del diritto del minore ad una relazione di genitorialità certa, e ciò in particolare in casi come quello in esame in cui non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da tempo, nell’esclusivo interesse del bambino che sin dalla nascita è stato cresciuto in un contesto familiare, pienamente riconosciuto dalla legge spagnola».

SENTENZA DI PRIMO GRADO: I PASSAGGI CHIAVE

Procreazione eterologa Sul fatto che la trascrizione contrasti con la legge italiana che vieta la procreazione eterologa, i giudici osservano come il diritto tenda comunque a far prevalere l’interesse del minore, anche perché «tra i principi dell’ordinamento non si rinviene un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico tra genitore e il nato, dunque non può rigorosamente subordinarsi alla sussistenza di un legame biologico tra genitori e figli il riconoscimento di uno status filiationis». Perciò non si può concludere che «il riconoscimento degli effetti di un atto di nascita formato sulla base di una disciplina che in altri ordinamenti consente la maternità eterologa sia di per sé contraria ai principi supremi o fondamentali dell’ordinamento». Nemmeno in caso di coppia omosessuale.

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La famiglia omo o etero L’ultimo concetto che i giudici smontano è, infatti, quello secondo cui equiparare la genitorialità omosessuale a quella eterosessuale. I giudici, scorrendo l’evoluzione della nozione di famiglia osservano come oggi «non appare più necessariamente fondata sul matrimonio» che «non costituisce più il presupposto necessario per dar vita a relazioni legalmente familiari e non impinge sui rapporti giuridici della discendenza». Come richiamato in una sentenza della Cassazione del 2016 «la famiglia è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti». Per i giudici «la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia non implica certo che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti; tuttavia i limiti non assurgono a divieto assoluto, a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale; non sussistono, tuttavia, al riguardo, altri interessi o valori che possano prevalere sul preminente interesse del bambino, il quale vive la sua condizione familiare da quasi un biennio».

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