La discarica di Orvieto

di Daniele Bovi

Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da Acea contro la Regione, confermando la legittimità della scelta di dare priorità all’ampliamento delle discariche di Belladanza e Borgogiglione rispetto a quella di Le Crete. Secondo la magistratura amministrativa dunque la Regione ha preso le proprie decisioni nel rispetto del quadro normativo attuale e sulla base di criteri oggettivi.

La vicenda Tutto nasce dalla famosa delibera con la quale, nel 2022, la giunta di Donatella Tesei ha stabilito le linee guida per la gestione transitoria dei rifiuti in attesa dell’approvazione del nuovo Piano regionale. Nel provvedimento, l’ente ha individuato tre discariche strategiche: Belladanza, Borgogiglione e Le Crete, prevedendo un incremento complessivo di un milione di metri cubi della loro capacità residua. Con l’atto Palazzo Donini ha ritenuto prioritario l’ampliamento delle prime due, rinviando a un momento successivo la valutazione della terza.

L’impugnazione A quel punto Acea, gestore della discarica di Le Crete, ha impugnato la decisione sostenendo che essa determinasse una disparità di trattamento e una violazione delle regole sulla concorrenza. Il Tar però ha rigettato queste argomentazioni, affermando che la delibera «considera prioritario e da attuare in tempi celeri l’incremento della capacità degli impianti di Borgogiglione e Belladanza, prossimi all’esaurimento delle volumetrie disponibili». Il tribunale ha evidenziato che la scelta della Regione si fonda su una valutazione obiettiva delle necessità impiantistiche e rispetta i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.

Concorrenza La sentenza ha inoltre respinto il rilievo di una presunta contraddittorietà tra le premesse istruttorie e le decisioni adottate, sottolineando che il documento tecnico allegato alla delibera conferma «la ben diversa capacità residua delle tre discariche strategiche». La magistratura amministrativa ha poi escluso che la Regione abbia violato i principi della concorrenza, ribadendo che la programmazione dello smaltimento «deve avvenire nel rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità», senza che vi sia l’obbligo di garantire un equilibrio tra i diversi operatori del settore.

Le motivazioni Niente da fare anche per un ulteriore punto di contestazione sollevato dall’azienda, che riguardava l’archiviazione della sua istanza di Autorizzazione unica regionale per l’adeguamento della discarica di Le Crete. Anche su questo aspetto, infatti, il Tar ha confermato la legittimità dell’operato della Regione, ritenendo che l’archiviazione fosse «l’immediata conseguenza delle determinazioni assunte con la deliberazione della Giunta regionale del 2022». Il tribunale ha inoltre respinto anche i motivi aggiunti presentati successivamente dall’azienda, ribadendo che l’ente regionale ha agito nel rispetto delle normative e con una logica coerente di pianificazione. In generale, nella sentenza i giudici ricordano anche che l’attuale quadro normativo è volto a limitare il conferimento in discarica, in linea con quanto stabilito a livello europeo e nazionale; un quadro che definisce lo smaltimento una extrema ratio e che incentiva il recupero e il riciclo dei rifiuti.

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