Sarà il Comune di Perugia e non la famiglia dell’aggressore a dover pagare 116mila euro per risarcire i genitori di un bambino di terza elementare, aggredito da un alunno di quinta che lo aveva colpito più volte alla schiena con la cartella, provocandogli la lesione di 4 vertebre e un’invalidità del 18%.
Sentenza crea precedente La sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto un ricorso del Comune di Perugia, farà giurisprudenza in quanto stabilisce che è l’ente pubblico, in quanto gestore degli scuolabus, ad essere responsabile di quanto accade sui pulmini che riportano i bambini a casa dopo le lezioni. Per questo, nel caso di episodi di bullismo che provochino lesioni anche gravi ad un minore, è lo stesso Comune che deve essere condannato a risarcire i danni.
Il caso La Cassazione ha confermato il verdetto della Corte d’appello di Perugia con cui il Comune era stato condannato a pagare un risarcimento pari a 116mila euro ai genitori di un bambino di terza elementare, il quale era stato aggredito da un alunno di quinta che lo aveva colpito più volte alla schiena con la cartella, provocandogli la lesione di 4 vertebre e un’invalidità del 18%. Il Comune di Perugia aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che fossero i genitori del piccolo “bullo” a dover rifondere i danni, ma la Suprema Corte (terza sezione civile) non ha condiviso tale tesi. Il Comune rilevava, in particolare, «la mancanza di un obbligo normativo del Comune di disporre la vigilanza, garantendo la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico». La Corte d’appello, osserva per contro la Cassazione nella sentenza n.23464, «non ha correlato quell’obbligo ad un’espressa previsione di legge, ma ha ritenuto che esso discendesse dal principio secondo il quale grava sulla pubblica amministrazione che svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori».
