Riceviamo e pubblichiamo la nota della Regione Umbria in risposta alle accuse del consigliere del M5s Andrea Liberati in merito alla presunta violazione della Costituzione per cui viene richiesto lo scioglimento della giunta regionale
Sarebbe forse opportuno che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, facesse opportuni approfondimenti rispetto alle norme della Costituzione. Il suo richiamo all’art.126 della Costituzione risulta infatti davvero fuori luogo o meglio completamente inconferente giacché, si ritiene da parte degli Uffici regionali del Bilancio, l’istituto dello scioglimento sanzionatorio di un Consiglio regionale per “gravi violazioni di legge”, come ha avuto modo di precisare la Conferenza delle Regioni “è previsto dall’ordinamento in un’ottica di straordinarietà estrema, quale rimedio da utilizzare a tutela dell’unità giuridica della Nazione ed è destinata a sanzionare comportamenti gravissimi e intenzionali degli organi regionali per fatti altrettanto gravi compiuti nell’esercizio delle funzioni proprie del ruolo istituzionale”. La stessa Corte costituzionale ha collocato, infatti, nell’alveo dell’art. 126 comportamenti gravi quali la reiterata e pervicace violazione dei principi volti al coordinamento della finanza pubblica. Principi questi ultimi, beninteso, sempre recepiti ed attuati dalla Regione Umbria.
In ogni caso non possono sussistere gravi violazioni di leggi di cui all’articolo 126 Cost. da parte di una amministrazione regionale, come la Regione Umbria, la quale: ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno; ha sempre utilizzato la propria capacità di indebitamento al di sotto del limite consentito dalla legge; non ha mai acceso anticipazioni di tesoreria; non è stata mai sottoposta ai piani di rientro in sanità; non è stata mai destinataria di segnalazioni della Corte dei Conti, nei suoi referti annuali, circa situazioni di squilibri di bilancio; presenta una situazione di tesoreria priva di criticità, la Regione non ha mai attivato l’anticipazione di tesoreria e non esistono “pignoramenti non regolarizzati”, “la consistenza della liquidità ed il correlato andamento dei flussi di cassa costituiscono il principale sintomo di solidità del bilancio regionale”.
In sostanza, quindi, la Regione Umbria presenta “una situazione di complessiva solidità finanziaria, frutto di scelte orientate alla prudenza” che è rafforzata “anche dal margine di potenzialità fiscale disponibile”.
E se ciò non bastasse, la Corte dei Conti ha sempre parificato i rendiconti regionali a dimostrazione della legittimità degli stessi e di tutti gli atti conseguenti. Il giudizio di parifica è la conclusione di un complesso procedimento, volto a dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio della Regione attraverso un sistema garante dell’affidabilità dei conti. La parifica attesta la regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio e del patrimonio.
Infine, quanto alla tempistica relativa all’approvazione dei documenti di bilancio, ed ai termini previsti dalle normative, si tratta di indicazioni di natura meramente ordinatoria il cui mancato rispetto non comporta alcuna conseguenza né economica, né finanziaria, né contabile. I bilanci una amministrazione regionale non può che definirli sulla base delle decisioni di finanza pubblica nazionale che vengono stabilite con la legge finanziaria statale (quella del 2015 è stata approvata il 23/12/2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014). Da qui lo slittamento dei tempi ed il ricorso – legittimo – all’esercizio provvisorio.

ma chi vi crede!