Tre medici ortopedici sono stati condannati a risarcire l’azienda ospedaliera di Terni per un caso di malpractice sanitaria risalente al 2007. L’ha stabilito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti con la sentenza n. 12 depositata il 13 aprile 2026, che quantifica il danno complessivo in 32.361,44 euro.

La vicenda prende origine da un intervento di artroprotesi dopo il quale un paziente contrasse un’infezione nosocomiale che, secondo quanto accertato in sede giudiziaria, non fu adeguatamente trattata. Nei sette mesi successivi il paziente fu costretto a sottoporsi a sette interventi di toilette chirurgica della ferita, nell’arco di quattro ricoveri successivi al primo.

La struttura sanitaria, citata in sede civile, aveva già chiuso la vicenda nel 2016 con un accordo transattivo, riconoscendo al paziente un risarcimento di 100 mila euro. Su quella base la Procura regionale della Corte dei conti ha promosso l’azione per danno erariale nei confronti dei sanitari coinvolti nelle cure, rideterminando l’importo complessivo in 63.453,81 euro, comprensivo delle spese legali. Dalla cifra è stata esclusa una quota del 20 per cento attribuita a un medico nel frattempo deceduto.

Il procedimento ha riguardato cinque professionisti su un totale di otto che avevano avuto in cura il paziente nei diversi ricoveri. Uno di questi ha scelto il rito abbreviato, mentre il giudizio ordinario si è concentrato sugli altri quattro.

Nel merito, il collegio ha ritenuto responsabili tre sanitari. Il chirurgo che eseguì l’intervento di artroprotesi è stato condannato a versare 9.518,07 euro per non aver disposto gli opportuni approfondimenti clinici alla comparsa dei sintomi infettivi e per non aver seguito adeguatamente il decorso post-operatorio. Un secondo medico, che aveva dimesso il paziente durante il secondo ricovero, è stato condannato a 5.710,84 euro per non aver prescritto terapia antibiotica né esami microbiologici. Al primario del reparto è stata attribuita la responsabilità più rilevante, con una condanna a 17.132,53 euro, per carenze nella vigilanza sull’attività del reparto durante i ricoveri e per non aver impostato una terapia antibiotica adeguata dopo uno degli interventi eseguiti nel corso del terzo ricovero.

Il quarto sanitario è stato invece assolto. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, durante il quarto ricovero aveva prescritto una terapia antibiotica efficace, ma tale indicazione non risultava riportata nella lettera di dimissione, firmata da un altro medico.

La decisione presenta anche profili di rilievo sotto il piano giurisprudenziale. Il collegio ha infatti valutato, ai fini della ripartizione del danno, anche la posizione del quinto medico che aveva scelto il rito abbreviato, pur senza pronunciarsi direttamente sulla sua responsabilità. Inoltre, la sentenza rappresenta una delle prime applicazioni della legge n. 1 del 2026.

In questo contesto, la Sezione ha ritenuto che la nuova disciplina sulla colpa grave, così come tipizzata dalla riforma, non sia applicabile alla responsabilità medica. Ha inoltre chiarito che il limite del 30 per cento del danno accertato introdotto dalla stessa legge non deve essere inteso come criterio automatico di calcolo della condanna, ma come tetto massimo oltre il quale il giudice non può spingersi, analogamente all’altro limite previsto dalla riforma, pari al doppio della retribuzione del convenuto.

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