La toga di un avvocato (foto F.Troccoli)

di Chiara Fabrizi

Tre ex direttori della Usl 2 non dovranno più risarcire quasi 1,8 milioni di euro complessivi alla Usl 2 per la vicenda legata all’annullamento in autotutela di circa 300 multe verbalizzate dal personale dell’allora Corpo forestale, impegnato in una serie di controlli contro un’epidemia di anemia infettiva equina.

Lo ha deciso nella serata del 24 luglio la Terza sezione centrale d’appello della Corte dei Conti accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati Lietta Calzoni per l’allora direttore generale Sandro Fratini, Massimo Marcucci per l’allora direttore amministrativo Roberto Americioni ed Enrico De Luca per l’allora direttore del Dipartimento prevenzione Guglielmo Spernanzoni. I giudici contabili di secondo grado, dunque, hanno ribaltato la pronuncia del maggio 2022 emessa dalla sezione regionale della Corte dei Conti.

I fatti sono particolarmente datati, risalendo al periodo compreso tra il 2009 e il 2010, tanto che uno dei motivi di appello parzialmente accolto ha a che fare con la prescrizione dell’azione erariale: secondo la Terza sezione centrale, infatti, i giudici di Perugia avrebbero erroneamente individuato il momento dies a quo (il momento di inizio) della decorrenza del termine di prescrizione, anche se limitatamente a uno dei tre atti dirigenziali al centro della vicenda (la numero 34 del 21 gennaio 2015), pubblicato pochi giorni dopo all’Albo pretorio dell’azienda sanitaria e anche nella sezione Amministrazione trasparente.

Anche se la prescrizione non era scattata per gli altri due provvedimenti (delibere 670 del 7 luglio 2015 e n del 21 ottobre 2015), la Corte ha ritenuto fondato anche un altro motivo d’appello, quello con cui gli avvocati consideravano «la sentenza impugnata errata e ingiusta nella parte in cui il giudice di primo grado, omettendo di considerare una significativa serie di elementi deponenti in senso contrario, ha ravvisato una “colpa gravissima” nella condotta» dei tre ex direttori.

La Terza sezione, infatti, scrive che «dall’esame del corposo compendio documentale versato agli atti emerge come i provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi e fonte del danno erariale contestato siano stati proposti e adottati all’esito di una complessa istruttoria nella quale i molteplici elementi acquisiti, e, in particolare, i pareri motivati della Commissione per l’applicazione delle sanzioni amministrative, del responsabile dell’ufficio legale, del professionista esterno, abbiano sostanzialmente predeterminato il
contenuto dei suddetti provvedimenti amministrativi».

Per questo secondo i giudici contabili di secondo grado «nel caso di specie difetta l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa», quindi della “colpa gravissima” in capo ai tre ex direttori Usl 2. Infine, la Terza sezione ha anche riconosciuto che effettivamente all’epoca dei fatti «sussistevano incertezze riguardo al quadro normativo di riferimento e alla sanzionabilità delle infrazioni». Ergo: con l’accoglimento del ricorso viene rigettata la domanda risarcitoria da quasi 1,8 milioni e riconosciute le spese di lite in favore dei tre ex direttori, ponendole a carico della Usl 2.

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