Il sindaco Sperandio e gli esponenti del centrosinistra lunedì mattina a Perugia

di Daniele Bovi

E se il centrosinistra, per ipotesi, avesse perso le elezioni comunali di Trevi per soli 14 voti? «Noi – risponde il segretario del Pd umbro Lamberto Bottini – avremmo ritenuto che quelle persone potessero votare». «E poi – spiegano sempre dal Pd – a Trevi non c’è stata neanche una scheda contestata». Insomma, loro alle porte della giustizia non avrebbero bussato. Il centrosinistra umbro alza le barricate contro la sentenza del Tar di qualche giorno fa che ha annullato le elezioni del 15 e 16 maggio scorsi vinte da Sperandio sul centrodestra di Andreani per appena 14 voti di scarto.

La linea Presentando lunedì mattina a Perugia il proprio ricorso al Consiglio di Stato emerge qual’è la linea del centrosinistra sulla vicenda. Ovvero respingere «le illazioni», rimarcare la totale estraneità del Comune, far emergere le responsabilità politiche del centrodestra che ha innescato il patatrac e far notare come l’ordinaria amministrazione imposta per legge al commissario prefettizio, in un momento in cui c’è bisogno di scelte politiche, danneggerà la città. «Lo Stato – ha detto Bottini – è andato in cortocircuito parlando due linguaggi differenti: a Trevi abbiamo vinto in maniera regolare e nel rispetto delle regole democratiche. Ora una comunità viene lasciata in stallo senza la possibilità di essere governata».

Se ne riparla a dicembre Il Consiglio di Stato infatti dal primo agosto va in ferie fino al 15 settembre, e da lì avrà due mesi di tempo per esprimersi sul ricorso. Quindi, bene che vada, fino a dicembre non se ne saprà nulla. A quel punto, se il centrosinistra la spunta Sperandio e la sua giunta torneranno in sella, altrimenti si andrà al voto nel maggio 2012 in concomitanza con alcune città dell’Umbria come Todi. «Questo ricorso ha come prima vittima la città. Il centrodestra – ha detto Luciano Della Vecchia, Prc – ha fatto una battaglia politica attraverso la via giudiziaria. Questa è sospensione della democrazia». «Per un cavillo – ha sottolineato invece Aldo Potenza, segretario regionale del Psi – si rischia di creare un danno nei confronti di tutti i cittadini».

La sentenza In realtà, come emerge dalle otto pagine di sentenza del Tar, i rilievi dei giudici amministrativi non paiono solo cavilli. Le elezioni di Trevi, vinte per 14 voti, sono state annullate perché a giudizio del Tar 35 cittadini rumeni non potevano votare: «Poiché la differenza – scrivono i giudici – fra la lista vittoriosa e la seconda classificata è di soli quattordici voti, i trentacinque voti invalidi hanno inciso in maniera determinante sul risultato delle operazioni elettorali che vanno dunque annullate». «Le elezioni – ha detto poi Bottini – si vincono con 300 o con 14 voti e questo non può alterare il rispetto delle regole democratiche». In discussione però non c’è il rispetto delle regole della democrazia ma, più semplicemente, il fatto che 35 persone potessero votare o no. Se infatti, in uno scenario così risicato 35 persone non potevano votare, questo per il Tar conta eccome.

La certezza del diritto Tutto ruota, come spiegato già nei giorni scorsi, intorno agli articoli 32 e 32 bis del decreto del presidente della Repubblica 223 del 1967. In estrema sintesi essi spiegano che si può modificare il corpo elettorale dopo il cosiddetto blocco delle liste (blocco che, come scrivono i giudici, «è previsto a garanzia dell’ordine e della certezza delle operazioni elettorali»), solo in alcuni e limitatissimi casi proprio a salvaguardia della certezza del diritto. Non proprio un cavillo burocratico. Nel caso di Trevi dopo il 5 aprile 2011, termine ultimo e perentorio per richiedere l’iscrizione alle liste elettorali da parte di un cittadino comunitario, potevano essere ammessi al voto cittadini comunitari che ne avessero fatto domanda solo ed esclusivamente in casi come l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto. E «pacificamente – scrivono i giudici nella sentenza – non si verte qui del loro acquisto o riacquisto del diritto di voto».

La circolare prefettizia A nulla poi vale la circolare 10191 della prefettura di Perugia quando apre alla possibilità di ammissione al voto anche dopo il 5 aprile: «La circolare – è scritto nella sentenza – è mera norma di azione e, soprattutto, fonte subordinata alla legge». Nella gerarchia delle fonti del diritto cioè, se la legge dice una cosa e una circolare prefettizia un’altra, è la legge ad avere il primato. E se queste norme non piacciono, come si legge tra le righe della sentenza, tirare in ballo eventuali casi di discriminazione ha poco senso. L’ordinamento non si può forzare, si cambia per via normativa.

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