La questione dell’anticipo di tesoreria del Comune di Terni finisce all’attenzione del ministero dell’Interno. Presentata ufficialmente una interrogazione parlamentare da parte del senatore del Pd Tommaso Nannicini, per chiedere approfondimenti in merito alla vicenda contabile che riguarda Palazzo Spada.

I conti Come noto la questione ruota attorno ai 12 milioni che la giunta Latini ha inserito nel calcolo dell’Organismo Straordinario di Liquidazione e non nel normale bilancio dell’ente. Una decisione su cui erano stati espressi diversi pareri e su cui il 17 marzo scorso si era espressa anche la Corte dei Conti regionale, dando l’ok alla procedura utilizzata dal Comune. Ora però l’esponente Dem riporta la questione sul tavolo del ministero dell’Interno, chiedendo approfondimenti in particolare riguardo alle tempistiche delle normative più recenti.

Le richieste «Il Comune di Terni – si legge nella interrogazione – ha formalmente inoltrato richiesta di parere al Ministero dell’interno, che ha risposto con nota del 12 settembre 2019, asserendo che la gestione dell’anticipazione di tesoreria del 2017 rientrerebbe nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione. A parere dell’interrogante tale nota ministeriale è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito nel comma 10 dell’art. 255 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), così come modificato dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in quanto il Comune di Terni ha dichiarato il dissesto nell’anno 2018, successivamente alla modifica dell’articolo 255 stesso, e quindi dovrebbe essere inserita nella gestione dell’ente». 

I motivi Nannicini sottolinea come «il Ministero dell’interno e la Corte dei conti hanno dato interpretazioni differenti per altri Comuni che hanno dichiarato il dissesto nel 2018; in particolare per il Comune di Bacoli (Napoli), il parere del Ministero del 3 aprile 2020, recita: “Va a riguardo segnalato che il comma 878 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha modificato il disposto dell’articolo 255 comma 10 del TUEL, aggiungendo all’elencazione in esso contenuta, tra le competenze sottratte alla gestione dell’organo straordinario di liquidazione di amministrazione, l’anticipazione di tesoreria. Pertanto per effetto della novella normativa, i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti non ricadono più nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione, bensì in quella dell’ente».

I tempi «La disciplina normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, con la conseguenza che, ove la dichiarazione di dissesto sia stata deliberata successivamente a tale data, come nel caso del Comune di Bacoli, che ha dichiarato dissesto finanziario il 19 giugno 2018, trova applicazione la novella normativa, per effetto della quale, non rientrando questi debiti in un alcuna fattispecie debitoria di cui al citato articolo 255, comma 10, del testo unico (nel testo ante riforma), i ratei delle anticipazioni di tesoreria non corrisposti rientranti nell’ordinaria competenza del Comune, non possono in alcun modo ricondursi alla gestione dell’OSL. Il Comune di Bacoli ha successivamente gestito l’anticipazione di tesoreria 2017 da restituire secondo le indicazioni rese dal parere ministeriale. Il problema interpretativo trova la sua origine nella legge di bilancio per il 2018 che ha modificato l’art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali; dato che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 ed essendo stato il dissesto del Comune di Terni dichiarato successivamente a tale data, si ritiene chiara l’applicazione della norma citata, attribuendo quindi l’anticipazione di liquidità alla gestione dell’ente». 

 

 

 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione presente nel Comune di Terni e quali azioni intenda porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione, per tutti i Comuni italiani, dell’art. 255, comma 10, del testo unico degli enti locali come modificato dall’art. 1, comma 878, lettera b), della legge n. 205 del 2017, rispetto alla gestione dell’anticipazione di tesoreria 2017, ovvero per garantire l’uniforme attuazione della novella normativa nei confronti delle procedure di dissesto dichiarate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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