Un anziano foto archivio generica ©Fabrizio Troccoli

di Ester Pascolini

Difendere la propria pensione con le unghie e con i denti è quanto ha cercato di fare un ex poliziotto, protagonista di un’odissea giudiziaria che l’ha visto persino finire sui giornali. Purtoppo per lui ci è finito con un titolo a suo sfavore che lo indicava come obbligato dalla legge a restituire 30 mila euro. E’ trascorso il tempo necessario al suo avvocato a chiedere una rettifica e oltre a ottenere verità, magicamente, ha visto sparire quell’articolo dalla rete. Oggi questa storia è ricostruita nei dettagli.

«La storia ha inizio a cavallo tra gli anni 2017/2018 – afferma – quando i lavoratori in congedo del comparto sicurezza presentano molti ricorsi alle sezioni della Corte dei conti di tutta Italia, per ottenere il diritto al ricalcolo della loro pensione con l’applicazione dell’aliquota del 44% sulla quota retributiva.

I ricorsi sono stati a cascata: i lavoratori risultano vittoriosi e che si concludono con sentenze che stabiliscono il pagamento degli arretrati maturati per l’errata applicazione, fino a quel momento, di un’aliquota inferiore. Tra i ricorrenti ad aver ottenuto giustizia, anche l’ex-poliziotto umbro, che a seguito di una sentenza emessa dalla Sezione Umbria della Corte dei conti nel 2019 (sentenza n. 72/2019), nel 2020 si vede liquidare gli arretrati per un totale di circa 10.000 euro, oltre ad un adeguamento mensile del cedolino di pensione da lì in avanti.

Nel frattempo, sulla controversa questione dell’aliquota, intervengono, però, le Sezioni Riunite della Corte dei conti (organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile), stabilendo, a fronte delle due opposte posizioni – pensionati da un lato e Inps dall’altro – una diversa aliquota da applicare a tutti gli ex militari con sistema misto che avessero maturato un’anzianità contributiva superiore a 15 anni e inferiore a 18 alla data del 31 dicembre 1995: questa aliquota viene individuata nel coefficiente del 2,44% da applicare ad ogni anno di servizio utile ricadente sotto il sistema retributivo. 

Da questa importante sentenza scaturisce come effetto che i pensionati che in primo grado avevano ottenuto l’aliquota del 44%, negli Appelli proposti dall’Inps risultano in parte soccombenti e si vedono ridotta la pensione. A sua volta destinatario della sentenza d’appello riformatrice di quella del 2019, l’ex-poliziotto vede scendere la sua pensione, in realtà, di poco, dal 44% al 42,9%, mettendo comunque l’Inps nella condizione di chiedere la restituzione della parte di arretrati liquidata in eccesso.

Al vedersi recapitare la raccomandata dell’Inps, però, l’ex-poliziotto rimane basito. L’Istituto di previdenza, infatti, chiede indietro una somma di 29.565,72 euro lordi (21.858,35 netti). Pensa subito a un errore e contatta l’avvocata Pompei, che si attiva immediatamente, presentando numerose istanze all’Inps, ma ottenendo risposte che confermano la correttezza dei conteggi. Dopo mesi di tentativi, alla fine l’avvocata decide di rivolgersi a un esperto di contabilità che effettua nuovamente (per fortuna) tutti i calcoli sulla pensione dell’uomo, riuscendo a venire a capo del problema. La spiegazione è piuttosto semplice: l’ex-poliziotto nel 2016 era andato in pensione. Successivamente, nel 2017, aveva ottenuto il riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio, vedendosi attribuita, dunque, quella che viene definita “pensione privilegiata”, con un aumento delle somme percepite pari a un decimo in più rispetto alla “pensione ordinaria”. Quando l’Inps aveva effettuato i ricalcoli in esecuzione della sentenza di secondo grado, invece, oltre a chiedere indietro la differenza tra l’aliquota del 44% e quella del 42,9%, come stabilito, aveva, di fatto, decurtato la pensione, richiedendo indietro (ecco l’errore) anche il decimo derivante dalla “pensione privilegiata”, attribuendo, dunque, all’uomo solo il diritto alla “pensione ordinaria”.

La raccomandata ricevuta dall’Inps specificava, inoltre, che le somme richieste sarebbero state trattenute direttamente dalla pensione, togliendo all’uomo più di 300 euro al mese fino al 2029, decurtando una pensione già di per sé non elevata. Questo avviene, in effetti, a partire dall’aprile 2023 per alcuni mesi, giungendo a un totale di ben 3.400 euro di trattenute. 

Nel rifare i conteggi, poi, Pompei individua, incredibilmente, anche un altro errore da parte dell’Inps, relativo alla sentenza di primo grado, quella in cui erano stati definiti gli arretrati del 44%, accorgendosi che all’uomo, all’epoca, sono stati attribuite somme troppo elevate, ma che in sede di ricalcolo, dopo la sentenza d’appello, l’Inps se ne è già accorta e ha recuperato la differenza.

 A quel punto l’agguerrita avvocata, alla luce delle scoperte effettuate, decide di ricorrere nuovamente, nel gennaio 2024, alla Corte dei conti, sollecitandola su tutte le questioni emerse. Pompei ottiene subito un primo risultato: il giudice accoglie la richiesta di sospendere, in via cautelare il prelievo mensile dalla pensione. A questo punto, dopo che l’avvocata ha dimostrato, in corso di causa, la decurtazione indebita della “pensione privilegiata”, l’Inps ammette l’errore, come espresso chiaramente nella nuova sentenza n. 17 del 2025: “…riconosciuto che le liquidazioni avvenute a seguito delle sentenze di primo e secondo grado erano state effettuate sulla pensione ordinaria e non su quella privilegiata…” e ancora “…Rilevato che l’INPS ha proceduto a computare nel trattamento pensionistico anche la pensione privilegiata, prima effettivamente omessa…”.L’uomo, pertanto, non deve assolutamente restituire i circa 30.000 euro richiesti inizialmente dall’Inps.

Per le somme relative agli arretrati per l’aliquota erroneamente calcolata, invece, il ricorso di Nicoletta Pompei puntava a seguire un filone giurisprudenziale del settore specifico del sistema previdenziale – che trova una garanzia nell’art. 38 della Costituzione – secondo il quale, quando un pensionato prende delle somme non dovute in buona fede e senza aver provocato lui il problema, dando luogo a un indebito previdenziale, quelle somme non possono essere rivendicate dall’Inps, poiché sono funzionali alla soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto. 

Il giudice, tuttavia, ritendendo che i calcoli fossero corretti, rigetta il ricorso dell’avvocata Pompei: “In merito, poi, al lamentato errore dell’Inps nell’esecuzione della sentenza di primo grado, si rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, relativa al calcolo effettuato in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, non si riscontrano gli errori lamentati dal ricorrente, posto che l’Istituto si è limitato – sebbene omettendo di computare la pensione privilegiata, poi riconosciuta – a dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 72/M/2019, riliquidando la pensione in base all’aliquota del 44% riconosciuta dalla menzionata pronuncia”.

Ecco, dunque, come è nato l’errore da parte del giornalista che per primo ha raccontato questa storia, un problema generato dal mancato approfondimento di una sentenza molto articolata, che ha visto una parte di riconoscimento, quella relativa alla “pensione privilegiata”, e una di rigetto, quella relativa alle somme eccessive versate per il calcolo errato dell’aliquota. Il pensionato, alla fine, dovrà restituire solo 1.600 euro. 

Nella sentenza tutte le questioni sono espresse in maniera cristallina. Del perché la notizia sia stata riportata senza le dovute verifiche, non ci è dato di saperlo. Resta il fatto che i titoli a effetto, soprattutto quando si tratta di vicende giudiziarie, sono in grado di attrarre molto pubblico, ma la ricerca della verità e il racconto dei fatti per come si dipanano sono tra i principi cardine del mestiere giornalistico. Chi scrive non può mai dimenticarlo. Come non può dimenticare che dietro alle storie narrate ci sono persone reali, sempre meritevoli di rispetto e tutela. Su questo, le regole etiche e deontologiche del giornalismo parlano chiaro.

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