Incidenti architettati ad arte e finte testimonianze, queste le motivazioni che avrebbero portato il licenziamento di un ex vigile del fuoco. Le stesse che poi, a seguito di un procedimento penale, sono risultate in una «parziale assoluzione, in relazione al reato di associazione per delinquere, e di prescrizione, in relazione a tutti gli altri capi d’accusa». Ma l’ex dipendente non ci sta e fa ricorso al Tar dell’Umbria, uscendone sconfitto. Il caso così è arrivato al Consiglio di Stato per il quale «l’appello deve essere respinto, con conferma della decisione impugnata», si legge nella sentenza.
Il fatto A seguito di «diversi episodi di truffa ai danni delle assicurazioni, perpetrati mediante simulazione di incidenti stradali e percezione di indebite assenze dal servizio per malattia, nonché alla contestazione del reato di falsa testimonianza», l’uomo – dipendente del Corpo forestale – è stato licenziato «con efficacia retroattiva a far data dal 7 novembre 2914, data della sospensione dal servizio». Nel frattempo però, «intervenuta la soppressione del menzionato Corpo, il ricorrente è transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ha preso servizio in data 2 gennaio 2017, per poi essere sottoposto nuovamente a sospensione con provvedimento». Finita in sede penale, la vicenda si è conclusa con la parziale assoluzione dell’uomo riguardo un reato, mentre gli altri capi di accusa sono andati in prescrizione.
La vicenda al Tar L’ex vigile poi è stato riammesso in servizio e sottoposto a un primo procedimento disciplinare, che tuttavia si è concluso con il licenziamento senza preavviso. Decisione che è stata impugnata davanti al Tar del Lazio che l’ha annullata, «rilevando che l’amministrazione non avesse compiutamente rivalutato i fatti in sede disciplinare». E così, si è azionato un nuovo procedimento disciplinare, «dopo aver acquisito gli atti del procedimento penale dal Tribunale di Terni» e «rivalutando i fatti» è stato comminato il licenziamento. A questo punto l’uomo ha portato la vicenda davanti al Tar dell’Umbria, che però ha respinto il ricorso.
La decisione Anche per il Consiglio di Stato «l’appello non è meritevole di accoglimento», come scrivono i magistrati al termine della sentenza. Eppure l’appellante, a quanto si apprende, afferma errori nella valutazione dei fatti e violazioni procedurali nel procedimento disciplinare. Tuttavia, il Consiglio ha sostenuto che l’amministrazione abbia agito correttamente nel rivalutare i fatti del procedimento penale anche dopo la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, e che le prove presentate fossero sufficienti per supportare il licenziamento.
Gli incidenti e le false testimonianze Negli anni, tra 2009 e 2011, insomma l’uomo avrebbe messo in moto una serie di finti incidenti per truffare le assicurazioni. Secondo il Consiglio di Stato non sono poche le incongruenze nei rapporti e nei racconti dell’uomo. E delle quali nemmeno «la tesi difensiva è riuscita a spiegare» le ragioni. Come quella volta in cui «a fronte di un atto fidefacente – qual è la relazione di servizio redatta dall’incolpato – attestante l’orario di termine servizio alle ore 13, lo stesso (l’ex vigile ndr) fosse presente sul luogo di un incidente, distante circa 10 km, alle ore 13.05, senza che peraltro ciò fosse stato registrato sul diario delle operazioni giornaliere e del servizio svolto». O ancora, in altri casi «relativi anch’essi a sinistri simulati – si legge nella sentenza – in relazione ai quali l’appellante aveva percepito indennizzi assicurativi, il profilo disciplinare è stato rinvenuto nella sottoscrizione, da parte dell’incolpato, di una denuncia di sinistro indicando quale testimone una persona che sapeva non essere stata presente all’evento».
