Inizialmente condannato dalla Corte dei conti, per l’uso ritenuto indebito di un’autovettura di servizio, l’ex direttore di Arpa Umbria, Walter Ganapini, è stato assolto in appello. Accusato di aver impiegato il mezzo per fini personali o spostamenti casa-lavoro, a suo carico è stata invece riscontrata la partecipazione a convegni e conferenze strettamente inerente alle funzioni istituzionali e agli obiettivi dell’ente. Di conseguenza, i giudici hanno annullato il risarcimento del danno (poco meno di 5.000 euro), riconoscendo la piena legittimità della condotta del dirigente. La decisione finale ha quindi respinto le pretese della Procura, ponendo le spese legali a carico dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale.
La Corte dei conti ha accolto l’appello presentato da Ganapini e, di conseguenza, ha respinto la domanda di risarcimento del danno inizialmente proposta dalla Procura. Il Collegio ha infatti ritenuto giustificati i viaggi effettuati con l’auto di servizio, riscontrando un collegamento diretto e immediato tra la partecipazione del Ganapini a vari convegni ed eventi e le sue funzioni istituzionali di direttore generale dell’ente.
Poiché gli spostamenti erano dettati da ragioni di servizio, non è stata riscontrata la violazione del ‘Regolamento del parco automezzi di Arpa Umbria’ che era stata posta alla base della condanna iniziale. La Corte ha deciso di applicare questo principio processuale, che permette di decidere la causa sulla base del profilo critico più evidente, senza dover esaminare tutti gli altri motivi di appello. In sintesi, la Corte ha concluso che l’utilizzo dell’autovettura non era estraneo alle finalità dell’ente, respingendo quindi la domanda risarcitoria della Procura.
