Umberto De Augustinis (foto Fabrizi)

di Chia.Fa.

«Umbria mobilità non ha diritto ai 963 mila euro» per i rimborsi sia dei disavanzi del 2007 e del 2010 che delle imposte per il triennio 2007-09 relativi al contratto per la gestione dei parcheggi di superficie poi esteso anche alla mobilità alternativa. Questa la sentenza del giudice del tribunale di Spoleto, Federico Falfari, che ha dato ragione al Comune, rappresentato dall’avvocato Alberto Rossotti, nel contenzioso intentato nel 2016 da Um e rigettato integralmente con sentenza 764 del 16 ottobre 2019. La società, assistita dagli avvocati Luca Maori e Katia Mariotti, è stata anche condannata al pagamento di circa 24 mila euro di spese legali in favore del municipio, cui si sommano le spese generali fino a raggiungere quasi 30 mila euro.

Spoleto vince il contenzioso Nelle pretese economiche avanzata da Um sui disavanzi, come si legge in sentenza, è centrale «la clausola contrattuale contenuta nella scrittura del 6 luglio 2010» che, secondo il giudice, è valida dal primo gennaio 2011 e non retroattivamente, come chiedeva la società per ottenere il rimborso del 2007 e del 2010. Secondo il giudice, infatti, «le modalità di rimborso concordate dalle parti si attagliano solamente per disavanzi non ancora realizzati», sulla scorta dell’impegno dell’ente «a corrispondere le risorse necessarie al ripiano in seguito a presentazione di apposito rendiconto». Per il tribunale, dunque, «non sembra credibile che il Comune potesse ritenersi vincolato al rimborso anche di disavanzi precedenti alla stipula della scrittura».

Imposte andavano pagate Diverse naturalmente le motivazioni con cui Falfari ha rigettato la richiesta di restituzione delle imposte comunali 2007-2009. In base agli atti il tribunale di Spoleto ha, infatti, ritenuto che «Um fosse sempre obbligata al pagamento delle imposte, ma che tali somme potevano scomputarsi dal canone da corrispondere al Comune, che tuttavia mai è stato corrisposto per le esenzioni via via pattuite». Ergo: la ricorrente non diritto al rimborso.

Ambiguità Nell’ambito del procedimento, poi, sono finiti sotto la lente anche i mandati di pagamento emessi dal Comune nell’ottobre 2013 per complessivi 963 mila euro, ossia «la somma corrispondente a quanto richiesto» da Um al Comune col contenzioso. In questo senso, il giudice rileva che la coincidenza delle somme è «in effetti ambigua», anche se all’esito di un’analisi più accurata della documentazione emerge come, con la scrittura dell’8 novembre 2013, «il pagamento di 963 mila euro sia stato trasferito su altra causale come acconto per i disavanzi 2011 e 2012, con le parti che, lungi dall’accertare la sussistenza del credito oggi in contestazione, hanno dato atto dell’erroneità del pagamento». Salvato quasi un milione di euro.

@chilodice

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