di C.F.
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Il Tar dell’Umbria annulla il concorso pubblico del 2010 con cui la Provincia di Perugia ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato e full time di un dirigente informatico. A impugnare gli atti relativi alla selezione di fronte ai giudici amministrativi, uno dei candidati in organico al Comune di Spoleto e tra gli ammessi alle prove che, attraverso il proprio legale, l’avvocato Massimo Marcucci, ha contestato una serie di violazioni, dalla errata verifica dei requisiti alla metodologia utilizzata per la correzione delle prove in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
«Potevano assistere a prove orali» Il collegio (presidente Lamberti, consiglieri Fantini e Amovilli) ha giudicato inammissibili o infondate tutte le censure avanzate dal ricorrente, a eccezione di quella attraverso la quale è stato contestato l’impedimento ai candidati non ancora sottoposti all’esame orale di poter assistere alla prova degli altri. Sul punto i giudici hanno affermato: «Nella prospettiva della pubblicità della procedura appare illegittima, inutile e illogica la preclusione dell’accesso alle prove orale ai candidati che devono ancora sostenere il colloquio, tanto che – si legge nella sentenza – la commissione aveva preparato 11 quesiti tecnici e 11 di tipo giuridico-amministrativo, in misura pari al numero degli ammessi, con la conseguenza che i candidati che sostenevano “successivamente” l’esame non potevano essere avvantaggiati dall’avere seguito le precedenti prove e sentito le relative risposte».
Richiesta di risarcimento da un milione di euro Da qui l’annullamento degli atti impugnati, a cominciare della determinazione dirigenziale 13548 del 27 dicembre 2010 con la quale sono state approvate integralmente le operazioni della commissione e la graduatoria di merito. Ergo, per il Tar dell’Umbria le prove orali vanno ripetute. Il ricorrente ha anche avanzato una richiesta di risarcimento pari a 723.969,04 euro, poi rimodulata in 1.085.953,56 euro, a titolo di perdita di chance. Sul punto i giudici del Tar dell’Umbria affermano: «Essendo stata accolta la censura sul mancato rispetto della pubblicità del concorso, imponendo la rinnovazione delle prove orali, preclude, allo stato, la delibazione sulla pretesa risarcitoria svolta dal ricorrente».
