di Ma. Gi. Pen. 

Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso della Ternana Unicusano Calcio Spa contro la Regione Umbria nei confronti della Casa di cura Liotti Spa. Arriva dopo tre anni – il ricorso era stato depositato nel 2022 – la decisione del Tribunale amministrativo regionale che sostanzialmente respinge il tentativo della società rossoverde di annullare la delibera della giunta regionale del 24 giugno 2022 sulla ‘definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in sanità’ con focus anche nella parte in cui dispone la proroga della validità degli accreditamenti già concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024. Per il Tar il ricorso è inammissibile e la Ternana è condannata a pagare le spese processuali.

Il ricorso della Ternana La Ternana aveva impugnato la delibera della giunta Tesei «contestandone le previsioni nella parte in cui dispone la proroga, fino al termine massimo del 30 giugno 2024, della validità degli accreditamenti già concessi in favore delle strutture sanitarie private, nonché nella parte relativa all’approvazione del documento denominato ‘Definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in sanità’, il quale, a giudizio della ricorrente, recherebbe una drastica riduzione dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento presso il Servizio sanitario regionale». Tutto ruota intorno al progetto stadio-clinica, infatti, la Ternana «avendo presentato un progetto per la realizzazione di una clinica privata che dovrà operare in regime di accreditamento e parzialmente a carico del Servizio sanitario regionale» ha sostenuto di «essere lesa dal predetto provvedimento, perché la consistente riduzione dei requisiti richiesti per l’accreditamento faciliterebbe in modo consistente la possibilità di ottenere tale beneficio per gli operatori attualmente interessati. Di conseguenza, verrebbe pregiudicata la possibilità per Ternana Unicusano Calcio, a seguito della realizzazione della struttura sanitaria in progetto, di poter concorrere per il medesimo risultato».

La Regione La Regione Umbria si è costituita in giudizio ed ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che «la ricorrente è una società calcistica e non è proprietaria di alcuna struttura sanitaria, atteso che la clinica in progetto non è stata realizzata, né autorizzata; che l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività costituiscono condizioni necessarie per accedere all’accreditamento; che l’atto impugnato avrebbe natura programmatoria e generale, e sarebbe, come tale, privo di effetti lesivi diretti nella sfera giuridica della ricorrente».

Ricorso inammissibile Secondo il Tar «il ricorso è inammissibile, dovendo trovare
accoglimento le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse sollevate dalle resistenti». Il Tribunale ha spiegato che il percorso per la realizzazione di prestazioni remunerate a carico del Servizio sanitario nazionale si articola in quattro fasi, ciascuna costituente il presupposto necessario per la successiva. C’è il presupposto che la struttura sia già stata realizzata. «La ricorrente non era in possesso al tempo della presentazione del ricorso, né lo è attualmente, dell’autorizzazione alla realizzazione della casa di cura in progetto, la quale, quindi, non è stata costruita, né tanto meno autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria», aggiunge il Tar.

Il Tar «L’inesistenza della struttura sanitaria e la mancanza anche dell’autorizzazione stessa a realizzarla portano a ritenere che la ricorrente non sia titolare di un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione della deliberazione della giunta regionale contestata». Ternana quindi ko: «Ternana Unicusano Calcio, che nel 2022 aveva unicamente presentato il progetto definitivo per la realizzazione di una casa di cura, non aveva un interesse concreto e attuale a contestare il ritenuto alleggerimento dei requisiti per l’accreditamento».

La nota della Ternana calcio Nella serata di giovedì si esprime la società di via della Bardesca in una nota: «La Ternana Calcio, preso atto della sentenza Tar Umbria in merito al ricorso presentato nel 2022 e relativo alla delibera di giunta regionale n. 631 del 24 giugno 2022 con la quale sono stati definiti i requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in sanità, evidenzia che la decisione non ha inciso e non inciderà in alcun modo sull’iter per la realizzazione del nuovo stadio, che proseguirà secondo i termini e le modalità previste – scrive la Ternana in un comunicato stampa -. Pertanto si comunica che non si procederà al ricorso al Consiglio di Stato».

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